Audizione Massimo Costa Senato della Repubblica sulle ZONE FRANCHE MONTANE

Oggi sono intervenuto in audizione al Senato come tecnico. Questo il testo che avrei dovuto leggere e che comunque ho spedito alla Commissione Competente. Per leggerlo, “a mitraglia”, ci volevano 25 minuti. Me ne hanno dato 15 scarsi, ma il messaggio è passato. Il vice Presidente della Regione, invece, non si è presentato

Audizione in Senato della Repubblica 24 – IX – 2020 Prof. Massimo Costa

Disegno di Legge-Voto approvato dall’Assemblea Regionale Siciliana n. 641, approvato il 17 XII 2019

 

Premessa

La Legge-Voto approvata dall’Assemblea Regionale è uno strumento previsto dallo Statuto Speciale della Regione Siciliana all’art. 18. Ricordiamo che l’attività legislativa della Regione Siciliana, al momento, è distinta in quattro grandi ambiti:

  • Un primo ambito è quello della legislazione esclusiva, regolato in massima parte dall’art. 15 dello Statuto, ma integrato dalle materie per le quali la riforma costituzionale del 2001, la cosiddetta “riforma federalista dello Stato” ha attribuito competenze esclusive anche a tutte le regioni a statuto ordinario;
  • Un secondo ambito è quello della legislazione concorrente, regolata dall’art. 17 del medesimo Statuto, e ancora una volta integrata da quelle materie lasciate dalla suddetta riforma costituzionale del 2001 alla competenza esclusiva delle regioni ordinarie ma, questa volta, con la riserva degli elementi generali della legislazione allo Stato (la dizione di potestà legislativa concorrente, come è noto, è scomparsa formalmente da detta riforma, ma permane in alcuni ambiti nel fatto, con l’individuazione, rispettivamente, di due campi di legislazione esclusivi: le norme generali allo Stato, quelle di dettaglio alle Regioni);
  • Un terzo ambito, ancora più limitato, sebbene sul punto lo Statuto non sia chiarissimo, è la legislazione in ambito tributario (ex art. 36), che deve conformarsi anche a quanto prescritto nel DPR 1074/1965, e in particolare all’art. 6 di detto decreto attuativo; potestà che potremmo definire “complementare”, giacché consentirebbe appena modesti emendamenti alle leggi statali che istituiscono e regolano i tributi erariali;
  • Un quarto ambito, infine, è quello delle materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, sulle quali, comunque, quando è in gioco un interesse pubblico regionale, la Regione mantiene un diritto di iniziativalegislativa, per mezzo della approvazione di “Leggi-voto” (quelle appunto ex art. 18), da sottoporre successivamente alle Camere della Repubblica.

Il quadro delineato configura l’Assemblea come un vero e proprio “Parlamento regionale”, alla stregua di altre esperienze presenti in molte democrazie avanzate, europee e non, giacché – di fatto – nessuna materia legislativa è esclusa dalle competenze della stessa, seppure con un grado diverso di potestà nei vari ambiti. Si sorvola, solo per ragioni di tempo e spazio, sul fatto che tale ampia potestà non è neanche menomata dal fatto che svariate competenze siano oggi spostate a livello UE, sia perché la volontà dell’Italia in Unione Europea, sul piano del principio, dovrebbe essere manifestata di comune accordo con i competenti organi regionali quando sono in gioco ambiti sui quali l’ordinamento interno riconosce competenza alla Regione, sia perché l’iniziativa legislativa parlamentare in sede europea, sempre quando siano in gioco interessi regionali, può ben essere stimolata da apposita legge-voto come si è detto prima.

Si è voluta fare questa precisazione iniziale, giacché il dibattito consultato prima di questa audizione contiene alcuni fraintendimenti ed equivoci che è bene rimuovere subito dal campo della discussione. In una battuta, la Regione ha quattro competenze: esclusiva, concorrente, complementare e di iniziativa. Se la Regione ha voluto scegliere tra queste lo strumento più debole, quello della iniziativa ex art. 18, tutte le altre argomentazioni sulla sussistenza o meno della potestà regionale in detto ambito, sono ultronee e vanno fatte immediatamente decadere. Non stiamo parlando, in altri termini, di una legge della Regione che regola direttamente la materia tributaria. Cosa che la Regione, ex art. 36 Statuto ed ex art. 6 del relativo decreto attuativo avrebbe potuto benissimo fare! La scelta della Regione però è stata diversa poiché è stato scelto il “quarto canale”, quello della mera iniziativa legislativa, che, per residuo, si incardina sulle materie soggette a potestà esclusiva della legislazione statale.

Paventando, per realismo, che l’attivazione di potestà legislative dirette avrebbe certamente causato reazioni da parte di organismi centrali dello Stato, non abituati, per lunga desuetudine, ad una Regione che faccia uso attivo delle facoltà pure ad essa riconosciute dal nostro ordinamento costituzionale, essa ha lasciato questo compito allo Stato, al quale certamente non potrà obiettarsi alcuna limitazione di sorta. Lo Stato, con la propria legislazione, può letteralmente legiferare su ogni cosa, almeno su ogni cosa che non contrasti con l’ordinamento costituzionale (in tal caso comunque può agire sulla modifica dello stesso, con le procedure rafforzate che conosciamo) e, naturalmente, con gli obblighi UE. Di questo vedremo subito appresso. Ma, ora, si sgombri il campo dalla questione “La Sicilia può o non può fare ciò?”. Questione mal posta, giacché la Sicilia sta oggi soltanto proponendo un intervento statale, e quindi la domanda va quanto meno riformulata nei termini “L’Italia può o non può fare ciò?”.

Altro equivoco di fondo è che in questa legge si debba vedere un tema attinente all’attuazione dello specifico federalismo fiscale previsto per la Regione Siciliana o che si debba parlare dei complessi rapporti finanziari tra Stato e Regione. Si può leggere in una nota ai Presidenti delle Camere da parte del Comitato promotore delle Zone Franche Montane Siciliane, redatto in perfetta buona fede, ma a mio avviso fuorviante, che questa legge darebbe seguito a una delibera della Giunta Regionale di Governo siciliana, la n. 197/18, contenente lo “Schema di nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria”.

La delibera in questione è certamente importantissima e meriterebbe altra sede di discussione. In essa si ripercorrono le gravissime distorsioni e i gravissimi ritardi che hanno contraddistinto i rapporti finanziari tra Stato e Regione, individuando una via d’uscita, in cui la legalità costituzionale dell’attuazione del dettato statutario, è declinata in modo armonico con i valori dell’Autonomia, della solidarietà nazionale, ma anche della piena responsabilità, giacché a maggiore autonomia non può mai corrispondere privilegio bensì piena maturità nella gestione degli strumenti finanziari.

Va detto, a scanso di equivoci, che:

  • Per ragioni a noi non note, e comunque qui irrilevanti, dopo questo grande esercizio di studio e di proposta, la Regione ad oggi non ha dato alcun seguito a quella determinazione;
  • Quella determinazione, come l’eventuale riformulazione dei decreti attuativi, non ha nulla a che vedere con l’attuale legge-voto, se non per un blando legame di carattere sostanziale, cioè nel senso che “non avendo fatto nulla per esercitare in atto quelle potestà e quei diritti che spettano alla Regione” e che sono indispensabili sotto il profilo economico e sociale, allora, in maniera surrettizia, si sceglie di raggiungere, sia pure molto parzialmente, lo stesso obiettivo per mezzo di uno strumento completamente diverso: la legge dello Stato.

Chi vi parla avrebbe da discutere per ore e ne sarebbe ben lieto, con questo Parlamento, delle gravissime discriminazioni di cui è stata ed è oggetto la Sicilia da un punto di vista finanziario.

E tuttavia, oggi, parlare di questo problema, sarebbe come parlare di “massimi sistemi”. NON È l’oggetto di questo incontro, e non se ne parlerà ulteriormente. La convocazione ha invece ad oggetto un piccolo, specifico, provvedimento, ed è di questo, e solo di questo, che oggi si deve trattare.

Di che si sta trattando dunque? Si sta trattando di una legge dello Stato che garantisce un’esenzione transitoria o riduzione di una serie di tributi e contributi, a valere per alcune zone, rurali e montane, di una regione insulare, periferica e depressa di suo, qual è la Sicilia, per evitarne la definitiva desertificazione economica e demografica.

La scelta della Regione è doppiamente minimale. La legge proposta, infatti, non va a modificare in senso strutturale o permanente l’ordinamento tributario vigente, ma a sperimentare, su una porzione di territorio nazionale ben definita, una provvidenza tributaria, di cui poi si potrà valutare la bontà nel corso degli anni, ma in ogni caso con la possibilità, a esperimento terminato, di tornare tranquillamente allo statu quo ante. “Doppiamente minimale” perché transitoria, quindi, ma anche perché la Regione, saggiamente a mio avviso, sta evitando uno scontro istituzionale con lo Stato, facendo uso direttamente della propria potestà legislativa, attraverso l’affidamento dell’intervento, appunto, alla legislazione statale.

Rispetto a questo intervento le notazioni che possono essere fatte sono di tre tipi: percorribilità giuridica, convenienza economico-sociale, opportunità politica. Delle tre, all’esperto qua convocato, spettano per competenza solo le prime due. L’ultima, invece, sulla quale pure ci si limiterà a qualche cenno, è di competenza esclusiva della politica, la quale, ammesso che il provvedimento sia fattibile e conveniente, può decidere di assecondare questa richiesta proveniente dalla società civile, o di respingerla. Di questo, naturalmente, potrà e dovrà assumersi ogni responsabilità.

Prima di entrare nel merito delle tre questioni, e naturalmente in modo sintetico, due brevissime ulteriori notazioni preliminari.

La prima è che lo strumento non va confuso e non va a sovrapporsi con le ZES, sulle quali pure – se Codesta Commissione lo ritenesse opportuno – si potrebbe fare una valida riflessione. Al di là delle apparenti somiglianze, la ratio legis è nei due casi completamente diversa. La ZES è una zona strategica in cui favorire l’insediamento di capitali esterni, nella convinzione che questi poi “contagino” il retroterra. I destinatari naturali delle ZES sono quindi le zone frontaliere, i porti, gli aeroporti, le zone industriali o collegate con valide reti infrastrutturali. Le ZFM hanno una logica – se si può dire – opposta: esse valorizzano il tessuto economico interno più debole. Danno ad esso sostegno, come alle produzioni più tipiche e tradizionali, nel campo dell’agro-alimentare, della zootecnia, dell’artigianato, del turismo relazionale. Il contagio al territorio circostante delle ZES avviene attraverso la domanda di lavoro e la richiesta di approvvigionamenti. Il contagio delle ZFM segue invece la via inversa della richiesta di beni di consumo e di servizi per un’area finalmente in espansione demografica ed economica. Due strategie diverse, un’unica finalità. Le due strade non si incrociano, se non in modo marginale, e possono bene coesistere l’una accanto all’altra.

La seconda è che l’esperimento siciliano può essere cum grano salis, esteso ad altri distretti montani italiani bisognosi di tale provvidenza in funzione dei risultati che ne deriveranno. Si dice “cum grano salis”, perché bisognerà tener conto del diverso grado di partenza dello sviluppo economico, delle peculiarità istituzionali delle diverse regioni, etc. Ma ad oggi non si può escludere del tutto questa funzione di “laboratorio” di cui poi beneficerebbe l’intero Paese.

 

Fattibilità giuridica

La fattibilità giuridica del provvedimento è legata alla percorribilità di una legge riconducibile allo Stato italiano e non alla Regione siciliana. La Sicilia ha bensì un ruolo fondamentale nel processo di produzione della norma, essendo questa frutto della propulsione di cui all’art. 18 dello Statuto della stessa, ma non ha al contrario alcun ruolo in merito alla produzione della norma efficace, quest’ultima riconducibile solo allo Stato. La “legge-voto”, infatti, non produce di per sé effetti ed è nella sostanza equivalente ad un semplice Disegno di Legge di iniziativa regionale.

Quali limiti può incontrare dunque una legge dello Stato? Essenzialmente due: la costituzionalità e la conformità all’ordinamento unionale.

Si scarta, per assoluta inconsistenza, la possibilità che la norma sia incostituzionale, giacché nessun limite può essere ravvisato alla potestà legislativa statale in materia economica e finanziaria. Di fatto questa legge, anzi, letteralmente rientra addirittura in pieno nel dettato del secondo comma dell’art. 3 della nostra Costituzione, principio fondamentale della stessa, mirante a rendere effettivo, e non puramente teorico, il principio di uguaglianza sostanziale tra i cittadini. Oggi tutti i cittadini italiani residenti in Sicilia nel fatto non sono eguali agli altri cittadini, e quindi ad oggi non sono neanche pienamente cittadini. Due numeri soltanto, per non farla neanche troppo lunga: la spesa pubblica corrente regionalizzata in Sicilia è pari a 12.125 euro l’anno, contro ai 12.404 del Mezzogiorno, ai 15.092 dell’Italia e ai 16.620 del Centro-Nord. Oppure, andando agli investimenti: 483 euro pro capite, contro ai 583 del Mezzogiorno, ai 705 dell’Italia, ai 768 del Centro-Nord.

E se questa è la condizione della Sicilia tutta, qua stiamo parlando della parte più abbandonata e reietta della stessa. Quando si scorre l’elenco dei Comuni che fanno parte del Comitato proponente, passa davanti una lista di borghi che oggi lotta letteralmente per non scomparire definitivamente, e, con loro, un pezzo importantissimo dell’intera storia nazionale.

In queste condizioni la risposta, peraltro in termini di incentivo alla produzione, e non in termini di mero trasferimento netto di ricchezza, che genererebbe solo economia assistita, è che la legge è CERTAMENTE legittima e costituzionale sul piano interno.

Andiamo ora al piano europeo.

La “Zona Franca Montana” potrebbe “incappare” – si passi il termine un po’ impreciso ma assai evocativo – nell’accusa di essere un “aiuto di stato” illecito ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione.

Si potrebbe anche scomodare l’art. 174 sull’Insularità, o la nota risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016, sempre sulla condizione di insularità della Sicilia. Questo profilo basterebbe a mettere al sicuro ogni possibile, anche remota, contestazione. Ma non c’è neanche bisogno di ricorrere a tanto.

La legge-voto in questione è al riparo da possibili accuse di essere “aiuto di stato” già dal comma 3, lettera a) dello stesso art. 107 che così recita: «Possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all’articolo 349 [regioni ultraperiferiche], tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale». Sembra fatto per i Comuni montani siciliani!

Del resto le zone a fiscalità di vantaggio, dall’Eire alla Polonia, sono moneta comune in Europa, perché mai solo in Italia dovremmo avere pregiudizi opposti?

Questo potrebbe già chiudere ogni contestazione, ma si vuole andare un po’ oltre.

Cosa dice infatti l’art. 174 di così importante? Al terzo capoverso così recita: «Tra le regioni interessate, un’attenzione particolare è rivolta alle zone rurali alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna». Ai comuni montani mancherebbe solo di essere “artici” per essere l’intersezione totale di tutti i superiori requisiti!

L’Italia quindi può, e non deve neanche chiedere permesso o negoziare alcunché.

In altre parole la legge è giuridicamente possibile sotto ogni punto di vista.

 

Convenienza economica e sociale

Naturalmente un provvedimento non deve essere solo “lecito”, in tutti i sensi. Esso deve vincere anche una serrata analisi costi-benefici, da un punto di vista economico, ma anche sociale nel senso più generale.

Il provvedimento è nella sua essenza uno strumento di contrasto alla desertificazione economica e demografica di una parte importantissima della Sicilia; importantissima anche da un punto di vista antropologico. Un mondo, un pezzo di Sicilia e d’Italia che rischia letteralmente di essere spazzato via.

Un indice del declino di queste terre è dato dallo spopolamento. Facendo un piccolo esercizio numerico si vede che di questi 132 comuni, ben 125 dal 1951 al 2016 hanno complessivamente perso la % incredibile del 40,91% della popolazione. Una morte lenta.

Naturalmente si deve attentare mappare l’area delle agevolazioni, come del resto prevede l’art. 2 del provvedimento per evitare che zone conurbate con città e aree metropolitane vengano ingiustamente ricomprese nel perimetro della ZFM.

Un caso per tutti: Erice, dove il Monte di San Giuliano è ormai praticamente una città fantasma, mentre Erice-Casa Santa è nient’altro che un popoloso quartiere marinaro del tutto inurbato con Trapani.

Il provvedimento è dotato di copertura finanziaria, e quindi neanche questo problema sussiste. Ma, a voler ben vedere, le previsioni tecniche di copertura finanziaria sono esasperatamente pessimistiche e non le condivido. Dissento, ad esempio, dal calcolo della “Minore entrata” come semplice moltiplicazione dell’agevolazione dell’aliquota per il gettito attuale. Questa ipotesi accredita un moltiplicatore della domanda pari a zero!! Si insegna al primo anno dei corsi di Economia che se aumenta il reddito disponibile, automaticamente aumenta la domanda aggregata, interna ed esterna, la quale a sua volta genera gettito tributario, nella misura in cui crea produzione e quindi base imponibile.

Si dovrebbe fare uno studio econometrico per stimare l’effetto netto, tra la “maggiore entrata” dovuta allo shock economico positivo, e la “minore entrata” dovuta all’agevolazione in sé e per sé. In ogni caso questo studio non è determinante per la copertura, che è stata immaginata a “bocce ferme”, cioè come se l’agevolazione non avesse alcun effetto positivo nell’economia, il che è manifestamente troppo pessimista.

In verità il “minor gettito”, ancora, è in gran parte teorico, perché stiamo detassando un reddito ad oggi inesistente e auspicato con l’incentivo.

Come si è detto, si tratta di un incentivo transitorio e molto localizzato, incapace di alterare in maniera profonda e strutturale il sistema finanziario dello Stato, sia per l’arco di tempo considerato, sia per il modestissimo rilievo in termini di PIL delle aree interessate.

Ma cosa accade “tecnicamente” quando noi concediamo questi incentivi? La riduzione del carico fiscale e parafiscale libera energie – per così dire – in due direzioni. Dal lato della domanda si libera reddito disponibile ed aumenta la richiesta di beni e servizi, interna al distretto montano, ma soprattutto esterna, essendo queste economie particolarmente aperte. Dal lato dell’offerta aumenta il rendimento netto degli investimenti diretti, e quindi l’attrattività dell’insediamento, con un aumento della stessa capacità produttiva dei territori, con una crescita qualitativa e quantitativa delle iniziative imprenditoriali.

L’aumento della domanda interna è volano di sviluppo dei distretti. Quella esterna sarà in massima parte regionale e, per molti prodotti finiti e servizi, nazionale, e solo in minima parte estera. Questo dà un beneficio netto, e – si sottolinea – aggiuntivo rispetto alle condizioni attuali, all’intera economia nazionale, anche nel più profondo Centro-Nord, con ovvie ricadute maggiori naturalmente sull’economia siciliana. Alcuni servizi, infatti, graviterebbero sulle più vicine città e sulle zone costiere e pianeggianti, che beneficeranno indirettamente della maggior floridezza economica del retroterra.

Ne deriva al contempo una maggiore incidenza tanto dell’autoimpiego, quanto della richiesta di occupazione.

Si trattengono i giovani, si formano nuove famiglie. L’economia rifiorisce. Da subito gli enti locali beneficiano del gettito di tributi indiretti minori, che consentono a loro volta tanto di uscire dalle condizioni di strisciante dissesto in cui sono avviluppati oggi praticamente tutti gli enti locali siciliani, di farlo senza “battere cassa” a Roma, e di dare al contempo maggiore vivibilità a questi piccoli centri sia sotto forma di investimenti sia sotto forma di migliori servizi alla cittadinanza.

In particolare saranno i settori più tradizionali, e forse maggiormente degni di tutela, quelli in cui i territori sono più vocati, a trarre il massimo beneficio: agricoltura e agro-industria di qualità, zootecnia estensiva, silvicoltura, artigianato, piccolo turismo. Con un ritorno, quindi, non solo economico, ma anche culturale e sociale di prima importanza.

La difficoltà di insediamento in centri per loro natura piccoli e di difficile raggiungimento con le attuali infrastrutture, a nostro sommesso avviso, vedranno soprattutto l’incidenza di investimenti endogeni o di “compaesani” inurbati in centri vicini, mentre saranno marginali quelli “frontalieri” (non è facile spostare un’attività marittima o da pianura su una montagna solo per la convenienza tributaria), e così pure non si prevedono massicci investimenti “nazionali”. Questo però, a ben vedere, è soprattutto un vantaggio. Si sviluppano infatti inespresse energie locali mentre non vi è praticamente alcun rischio di una delocalizzazione interna al Paese che renderebbe meno vantaggioso l’incentivo. In ogni caso, qualora qualcosa del genere dovesse accadere, si è sempre in tempo per intervenire nei prossimi anni correggendo il tiro in modo opportuno.

Ma non è solo la Sicilia tutta a guadagnare dal provvedimento, quantunque lo stesso benessere della Sicilia dovrebbe essere considerato pienamente rientrante in una ideale “funzione-obiettivo” del Sistema-Paese. È l’Italia nel suo complesso a guadagnarci, e non solo per la sopra citata incidenza di maggiore domanda interna o richiesta di capitali. La Sicilia è infatti mercato di sbocco, e aggiungeremmo “purtroppo”, di molti prodotti “nazionali”. Chi oggi non desidererebbe un volano formidabile come questo per un’economia asfittica e prostrata dalla crisi indotta dal “Covid 19”?

Da un punto di vista di finanza pubblica, in più, diminuisce la spesa sociale, ad esempio per redditi di cittadinanza (sono stati considerati questi effetti nella “copertura del provvedimento”?), i Comuni Siciliani e la Sicilia tutta chiedono di meno per la perequazione e per la copertura dei Livelli Essenziali di Prestazioni, perché a questo punto ce la fanno da soli. Costi, questi, oggi di difficile quantificazione, ma in ogni caso in coerenza con la “coesione economica e sociale” che è obiettivo istituzionale tanto della Repubblica quanto dell’Unione Europea.

Ci si potrebbe chiedere ancora, se si tratta di un intervento anticiclico di interesse nazionale, perché non farne allora oggetto subito di un intervento generale o dislocato in altre realtà? La ragione va cercata nel fatto che l’incentivo deve partire proprio da quelle parti del Paese in cui la capacità produttiva è più sottoutilizzata, perché proprio là le capacità di recupero sono più ampie e gli effetti finanziari negativi della defiscalizzazione più modesti. Un distretto al contempo depresso, insulare e montano. Si direbbe un caso di scuola. Un intervento generalizzato immediato sarebbe invece un errore, che indurrebbe subito a difficili trattative in sede europea e a seri problemi di finanza pubblica.

L’esperimento in parola, invece, per quanto limitato darebbe poi ristoro all’intera economia nazionale. E semmai poi andrebbe esteso in modo mirato ad altre zone del Mezzogiorno o ad altre zone montane, dopo un attento studio degli effetti di questo progetto-pilota.

In una parola, quindi, il “gioco” è a “somma positiva” sotto ogni profilo: economico, strettamente finanziario, sociale, culturale e demografico.

La convenienza del provvedimento, in altri termini, appare fuori discussione.

 

Opportunità politica

Data la percorribilità giuridica e la convenienza in termini economico-sociali, il terzo elemento di valutazione è quello dell’opportunità politica del provvedimento, e su questo non c’è esperto che possa esprimersi. Esso è compito precipuo della politica. Questa regola interessi, secondo rapporti di forza interni a una comunità.

Di fronte a una richiesta di aiuto da parte delle popolazioni interessate, le risposte possono essere solo due: Sì, il vostro interesse è anche interesse nazionale; No, il vostro interesse “non ci interessa”.

Su questo il Parlamento è assolutamente sovrano.

Il punto in questo caso, però, è quello di motivare realisticamente un eventuale diniego. Posto che la “permanenza del divario dualistico”, tipica dello Stato italiano sin dalla sua costituzione non può essere un obiettivo di politica economica nazionale, almeno non un obiettivo esplicito, bisogna trovare un buon motivo che giustifichi un eventuale diniego.

Peraltro l’iniziativa non parte da qualche deputato regionale dell’Assemblea un po’ bizzarro o buontempone, facilmente isolabile. Qua dietro c’è un Comitato che interessa una popolazione di circa mezzo milione di persone; mezzo milione di persone che mezzo secolo fa erano circa il doppio e che non vorrebbero estinguersi del tutto nel prossimo mezzo secolo.

Dire di NO, sic et simpliciter, creerebbe una frattura tra Stato e Cittadini in un momento in cui il Paese ha bisogno di fiducia nelle istituzioni e della massima coesione. Un No, peraltro, riaprirebbe certamente vecchie ferite tra Sicilia e Continente che hanno a lungo covato come un fiume carsico e che – nostro opinabilissimo parere – nessuno ha oggi interesse a rivitalizzare. Ma – si vuole ribadire – in ultimo la decisione politica non ci compete ed ognuno si assuma le proprie responsabilità.

 

Conclusioni

In sintesi, e sia pure con i dovuti emendamenti che ne consigliano un’armonizzazione con altri istituti esistenti, e per i quali si manifesta anche la propria disponibilità a collaborare pienamente con Codesta Onorevolissima Commissione, il disegno di legge approvato con Legge-Voto dalla Regione Siciliana presenta tutti i profili di legittimità costituzionale e di opportunità economica e politica che consigliano per un atteggiamento positivo verso di esso e per una sua rapida esitazione favorevole.

 

Si ringrazia la Commissione per la gentile attenzione.

 

Roma, 24 IX 2020

Prof. Massimo Costa

 

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