J’Accuse – Scheda sintetica sugli articoli non attuati o violati dello Statuto siciliano

Statuto

ATTENZIONE! ARTICOLO DI AUTOFORMAZIONE PER MILITANTI SICILIANISTI

Un commento integrale dello Statuto sarebbe troppo lungo e fuorviante.

Ho pertanto pensato di sintetizzare tutto in uno schema.

Questo schema però non contiene quei commenti che sarebbero opportuni su articoli “attuati poco e male” per colpa del legislatore siciliano. Su questi c’è sempre tempo per intervenire facilmente. Ad esempio la struttura dei “liberi consorzi” e delle “città metropolitane” appare assai discutibile, ovvero la legge sui referendum regionali è molto deficitaria. Ma queste cose dipendono da noi, non dallo Stato, e non fanno quindi parte del PATTO VIOLATO.

Concentriamo la nostra attenzione su quanto oggi potremmo denunciare come responsabilità dello Stato italiano.

Buona lettura

Scheda sintetica sull’ordinamento speciale siciliano e sulle violazioni e inadempimenti in atto

 

Art. 1: È l’articolo istitutivo della Regione, nel quale è stabilita anche l’estensione geografica e il capoluogo.

 

Nessuna violazione.

 

Art. 2: Enumera gli organi dell’ente Regione: legislativi ed esecutivi.

 

Nessuna violazione.

 

Art.3: Regola la composizione e l’elezione dell’Assemblea, nonché la sua prima convocazione, l’assenza di vincolo di mandato e il regime di incompatibilità.

 

Nessuna violazione.

 

Art. 4: Indica gli organi interni all’Assemblea e la sua autodichìa per mezzo di emanazione di regolamento interno.

 

Nessuna violazione.

 

Art. 5: Stabilisce l’obbligo di giuramento dei Deputati prima di prendere “servizio”, nel quale si impegnano a esercitare il loro ruolo “per il bene inseparabile della Sicilia e dell’Italia”, in pratica devono giurare di “non essere indipendentisti”.

 

Si tratta semplicemente di un’incrostazione storica, del tutto incostituzionale, perché:

  1. In nessun altro parlamento al mondo i deputati sono tenuti a giuramento di sorta, né ad avere obblighi preventivi sulle loro opinioni
  2. I componenti dell’esecutivo, invece, come i Ministri nella Repubblica, dovrebbero prestare un giuramento sull’esercizio delle loro funzioni nel rispetto della Costituzione, Statuto incluso; fino al 2001, Presidente ed Assessori erano obbligatoriamente Deputati, quindi il loro giuramento era “a monte”, oggi non lo è più.

In pratica uno dei pochi articoli dello Statuto che non dovrebbe essere attuato, giacché non conforme ai principi generali e universali dello Stato di Diritto, e che quindi dovrebbe considerarsi implicitamente abrogato, è invece attuato.

 

Art.6: Stabilisce l’insindacabilità dei deputati per voti dati e opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni.

 

Nessuna violazione.

 

Art. 7: Stabilisce le funzioni minori in capo ai deputati, rispetto a quella fondamentale di legislazione: Interrogazione, interpellanza, mozione.

 

Nessuna violazione.

 

Art. 8: Regola lo scioglimento anticipato straordinario della legislatura da parte del Governo su istanza del Commissario dello Stato, nonché analoga previsione eccezionale di rimozione del Presidente della Regione.

 

Nessuna violazione.

 

Art. 8-bis: Contiene l’istituto della cessazione della legislatura per dimissioni simultanee della maggioranza dei deputati.

 

Nessuna violazione.

 

Art. 9: Regola l’elezione del Presidente della Regione, la nomina e revoca degli Assessori e del Vicepresidente, i regimi di incompatibilità e in genere la forma di governo della Regione.

 

Nessuna violazione.

 

Art. 10: Regola la norma del simul stabunt simul cadent, cioè del fatto che la sfiducia al Presidente da parte dell’Assemblea comporta il rinnovo della legislatura, nonché gli effetti analoghi della venuta a mancare del Presidente della Regione per qualsiasi altra ragione.

 

Nessuna violazione.

 

Art 11: Regola la convocazione ordinaria e straordinaria dell’Assemblea.

 

Nessuna violazione.

 

Art. 12: L’articolo tratta dell’iniziativa di legge (parlamentare, governativa, comunale, “provinciale”, popolare). Si occupa pure delle modalità di elaborazione dei progetti di legge e della normativa di secondo livello (i regolamenti) emanata dal Governo regionale.

 

Nessuna violazione.

 

Art. 13: Dispone sulla firma di leggi e regolamenti regionali, promulgazione di leggi regionali, pubblicazione ed entrata in vigore.

 

Nessuna violazione.

 

Art. 13-bis: Istituisce in Sicilia i referendum popolari abrogativo, consultivo e propositivo.

 

Nessuna violazione.

 

Art. 14: Elenca le materie di legislazione esclusiva di competenza dell’Assemblea. Alle materie esplicitamente elencate nell’art. 14, vanno aggiunte tutte le materie che la riforma costituzionale del 2001 ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario, anche quando alcune di queste fossero state originariamente incluse nell’elenco delle materie concorrenti ex art. 17. Sulle suddette materie, fatte salve le competenze dell’Unione, la Regione deve rispettare soltanto le norme di diritto costituzionale:

  • Agricoltura e foreste;
  • Bonifica;
  • Usi civici;
  • Industra e commercio [e terziario in genere], salva la disciplina dei rapporti privati;
  • Incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriale e delle attività commerciale [e dei servizi in generale];
  • Urbanistica;
  • Lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
  • Miniere, cave, torbiere, saline [anche relative a fonti di energia];
  • Acque pubbliche, in qunato non siano oggetto di opere pubbliche d’interesse nazionale;
  • Pesca e caccia;
  • Pubblica beneficenza ed opere pie [e in genere “terzo settore”];
  • Turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
  • Regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
  • Ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
  • Stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
  • Istruzione elementare [primaria], musei, biblioteche, accademie;
  • Espropriazione per pubblica utilità;
  • Comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere (dal 2001, già art. 17);
  • Annona e Assunzione di pubblici servizi (dal 2001, già art. 17);
  • Tutte le altre materie che implicano servizi di carattere prevalentemente regionale (dal 2001, già art. 17);

A queste competenze esclusive devono aggiungersi tutte le materie residuali non riservate dall’art.117 alla competenza dello Stato e ulteriori rispetto all’elenco di cui sopra, l’istruzione e formazione professionale (117 Cost.) e quelle in materia di tributi, accertamento e riscossione, ex artt. 36 e 37 (cfr infra). Sono da considerarsi implicitamente inclusi nell’elenco di sopra le seguenti materie, considerate concorrenti per le regioni a statuto ordinario:

  • Innovazione settori produttivi;
  • Protezione civile;
  • Governo del territorio;
  • Produzione, trasporto e distribuzione di energia NON avente rilievo nazionale.

 

La giurisprudenza costituzionale e la legislazione dello Stato hanni compresso questa competenza, l’hanno ridotta di fatto a concorrente, le hanno sovrapposta quella statale o addirittura l’hanno abrogata del tutto.

Oltre alla Costituzione, secondo la Corte Costituzionale, la Regione Siciliana dovrebbe anche conformarsi alle leggi di grande riforma economico-sociale dello Stato, in “analogia” agli statuti delle altre 4 regioni a statuto speciale, anche se questo limite non è espresso nello Statuto siciliano, che fa riferimento solo a “riforma agraria o industriale approvata dall’Assemblea costituente”, non estensibile analogicamente a quanto disposto negli altri statuti speciali.

Lo Stato (come negli accordi della Presidenza Crocetta) ha anche recentemente “costretto”, a mezzo di vero e proprio ricatto finanziario, la Regione a recepire senza alcuna modifica la legislazione statale.

Altri abusi riguardano:

  • la prevalenza della norma generale ex art. 117 Cost. che riserva allo Stato determinate funzioni rispetto alla norma speciale dello Statuto, dimenticando che la stessa riforma costituzionale del 2001 “faceva salve” le maggiori forme di autonomia allora godute dalle autonomie speciali;
  • l’appello del tutto strumentale a presunte violazioni di norme di rango europeo;
  • l’individuazione di “principi generali dell’ordinamento costituzionale”, sfornati al solo scopo di inibire le competenze della Regione;
  • la circoscrizione della competenza al significato strettissimamente letterale, spesso espresso in termini ormai obsoleti, negando alla Regione ogni interpretazione logico-sistematica evolutiva che possa mantenerne nel tempo i compiti ad essa assegnati adattandole ai contesti istituzionali contemporanei, in modo tale che in sostanza nel tempo la Regione perda funzioni legislative man mano assorbite dallo Stato;
  • Impugnazione sistematica, anche laddove la competenza è riconosciuta, di tutte le leggi di recepimento alla benché minima norma che si discosta da quella statale.

 

 

Art. 15: L’articolo, nel quadro della competenza esclusiva in materia di enti locali, dispone che la Sicilia si articola in Comuni e Liberi Consorzi come ente intermedio, e che la loro definizione, ordinamento e controllo spetti unicamente alla Regione.

A questa si aggiunge  la norma che sopprime del tutto le circoscrizioni provinciali e gli enti ed organi pubblici che ne derivano, prefetture incluse.

L’ente intermedio, quindi, dovrebbe avere per effetto di questo articolo una triplice natura:

  1. Consorzio di comuni, per le attività e funzioni che ad esso i comuni componenti vogliano liberamente accentrare per realizzare economie di scale (a mio avviso i “liberi” in tal senso e non nell’adesione e non nell’adesione, affinché non sia affidata all’arbitrio dei comuni la mappa amministrativa dell’isola che potrebbe diventare instabile e caotica);
  2. Ente a sé, dotato di risorse e funzioni proprie, come le ex “province”;
  3. Organo periferico della Regione (e, per essa, dello Stato) nel territorio.

 

La mancata attuazione più importante riguarda proprio la terza funzione, cioè l’abolizione delle circoscrizioni provinciali e la regionalizzazione degli organi ed enti statali in esse presenti. Questo è avvenuto solo nei settori devoluti all’ammnistrazione della Regione (Lavoro, Motorizzazione,…), ma non per gli organi rimasti nelle competenze statali (uffici scolastici provinciali, prefetture,…) che dovrebbero essere sostituiti da enti e organismi di emanazione regionale.

 

 

Art. 16: Dà una norma che integra quella del precedente articolo, disponendo che l’ordinamento ammnistrativo locale sarebbe dovuto essere definito dalla prima Assemblea regionale.

 

La norma non ha più alcun contenuto normativo attuale.

 

Art. 17: Regola le materie di competenza concorrente della Regione. Molte delle materie ivi indicate sono diventate esclusive per la riforma del 2001 per le regioni a statuto ordinario, e quindi sono state attratte alle competenze di legislazione esclusiva della Regione. Altre materie, sempre per la stessa riforma, sono diventate concorrenti, e sono quindi attratte alla competenza concorrente.

Ad oggi, per il combinato disposto di questo articolo e del 117 Cost. sono concorrenti le seguenti materie:

  • Igiene e sanità pubblica; assistenza sanitaria;
  • Istruzione media [secondaria] e universitaria [salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche];
  • Disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
  • Legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
  • Rapporti internazionali e con l’Unione europea;
  • Commercio con l’estero;
  • Tutela e sicurezza del lavoro;
  • Professioni;
  • Ricerca scientifica e tecnologica;
  • Alimentazione;
  • Ordinamento sportivo;
  • Porti e aeroporti civili;
  • Grandi reti di trasporto e di navigazione;
  • Ordinamento della comunicazione;
  • Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
  • Previdenza complementare e integrativa;
  • Coordinamento della finanza pubblica.

A queste funzioni concorrenti va aggiunta quella definita implicitamente dall’art. 19 (cfr infra) in materia di contabilità e bilanci pubblici della Regione, degli enti locali e degli enti pubblici regionali e locali aventi sede in Sicilia.

 

Sia la legge dello Stato, sia le pronunce della Corte Costituzionale hanno espanso su queste materie talmente tanto i “principi generali” da comportare quasi sempre un azzeramento delle competenze legislative regionali (come nel caso del credito) o da ridurle a questioni del tutto irrilevanti o estremamente locali (come nel caso del credito).

Anche l’assenza di decreti attuativi, che in teoria dovrebbe riguardare solo la materia esecutiva e non quella legislativa, è stata utilizzata come pretesto per azzerare questo importantissimo ambito della competenza legislativa regionale. Quando presenti, ancora, detti decreti invadono la materia legislativa regionale lasciandone ampi spazi alla determinazione normativa da parte dello stato, anche per via regolamentare (ad esempio le linee guida sui programmi scolastici).

 

Art. 17 bis: Regola un referendum istituzionale regionale speciale, di iniziativa popolare o assembleare, distinto da quello comune, con alti requisiti di sottoscrizioni, per le materie relative alle forme di governo regionale: elezione del Presidente, dell’Assemblea, etc.

 

Nessuna violazione.

 

Art. 18: Regola la potestà legislativa della Regione di proposta persino sulle materie di competenza esclusiva statale. La Regione vota le “Leggi Voto”,  cioè disegni di legge che approdano in Parlamento, il quale ha poi l’obbligo di discuterli e di votare sugli stessi.

Le materie su cui si può esercitare questa competenza sono quelle concorrenti di cui sopra, per quanto riguarda i principi generali della legislazione, nonché quelle esclusive dello Stato di cui all’art. 117 della Costituzione, al netto degli ambiti riconosciuti alla competenza esclusiva della Regione, purché vi sia in esse un qualche “interesse” della Regione.

 

In teoria nessuna violazione; si registrano tuttavia ritardi negli adempimenti da parte del Parlamento, come è accaduto nella recente legge sulle zone franche montane.

 

Art. 19: È l’articolo che regola, in maniera assai sommaria, le funzioni finanziarie dell’Assemblea. Si limita a ricordare che all’Assemblea spetta l’approvazione del bilancio preventivo (e quindi, oggi, di tutte le manovre preventive) e del rendiconto (e in genere quindi di tutti i documenti consuntivi). Contiene altre due norme. Una riguarda l’approvazione del bilancio entro il mese di gennaio (in un’epoca in cui l’esercizio finanziario decorreva dall’1 luglio), cioè con 5 mesi di anticipo. L’Assemblea, in teoria, dovrebbe quindi predisporre i propri documenti di programmazione oggi entro il 31 luglio dell’anno precedente. Ma è solo una norma di indirizzo.

Infine l’aggancio dell’esercizio finanziario regionale a quello statale, posto come unico limite alla legislazione regionale in materia, ne sancisce implicitamente la competenza, sia pure con un obbligo di ispirarsi più al modello statale che a quello delle regioni a statuto ordinario. Avendo la regione, come si è visto, competenza esclusiva anche in materia di enti locali, tutta la Contabilità pubblica dovrebbe essere di competenza esclusiva regionale, fatto salvo l’obbligo di rendere i conti pubblici regionali e locali comparabili con quelli degli altri enti pubblici italiani.

 

Il D. L.vo 118/2011 e s.m.i. ha travolto questa competenza, livellando la contabilità della Regione (e degli enti locali sui quali potenzialmente la Regione avrebbe potuto legiferare autonomamente) senza avere alcuna copertura costituzionale.

 

Art. 20: L’articolo regola tutto l’ambito di competenza amministrativa della Regione, ma indirettamente definisce anche il perimetro della sua azione finanziaria (spesa) in relazione alle funzioni devolute.

Esso lega esplicitamente l’azione del Governo a due ambiti:

  • quello su cui la Regione vanta potestà legislativa (sia esclusiva, sia concorrente, compresa la materia degli enti locali),
  • quello riservato alla potestà esclusiva dello Stato.

E’ ovvio che l’art. 20 facesse esplicito riferimento solo alle materie legislative citate dallo Statuto e non dalla Costituzione perché ancora questa non esisteva, ma le competenze legislative della Regione, arricchite dalla riforma del 2001, non possono che avere come effetto quello di includere nuovi poteri esecutivi ed amministrativi in capo alla stessa; altrimenti si verrebbe a creare una distinzione assurda tra potestà legislative “originarie”, che si portano dietro le funzioni esecutive, e “sopravvenute”, che invece ne sarebbero escluse, e una distinzione del genere non avrebbe alcuna ragion d’essere.

Possiamo quindi distinguere nominativamente le prime dalle seconde, chiamandole funzioni “proprie”, rispetto a quelle “delegate” dallo Stato. Le prime sono quelle su cui la Regione ha competenze legislative; le seconde sono tutte le altre con le eccezioni, qua implicite, e poi esplicitate nell’art. 31, delle Forze Armate e, in parte, della Polizia. Per quest’ultima, che rimane inquadrata nella burocrazia statale ma posta alle dipendenze del Presidente, cfr infra.

Le funzioni proprie dovrebbero essere organizzate dalla Regione in maniera del tutto indipendente, e delle stesse la Regione dovrebbe rispondere unicamente in Assemblea. Queste dovrebbero essere tutte a carico del bilancio regionale e delle risorse proprie di cui all’art. 36 1° comma e 37 1° comma (cfr infra).

Le funzioni delegate sono invece sì integrate nella burocrazia regionale, ma dovrebbero essere svolte secondo le direttive del Governo, come un vero e proprio Ministero della Repubblica, e quindi, per quanto integrate, esse dovrebbero avere uffici a sé, e budget a sé, finanziate con risorse erariali a valere da compartecipazione alle entrate di cui all’art.36 2° comma riservate allo Stato (cfr infra) o con trasferimenti erariali.

 

Non tutte le funzioni proprie sono state ancora trasferite (ad esempio Scuola e Università).

Sulle funzioni proprie permane illegittimamente, anche per effetto di decreti attuativi distorti, una competenza strategica e operativa da parte dei Ministeri romani su tutte le questioni di maggiore importanza.

Non esiste alcun meccanismo di perequazione qualora, per svolgere le suddette funzioni secondo i “livelli essenziali di prestazioni”, le risorse assegnate alla Regione fossero insufficienti per cause non imputabili alla stessa.

Le funzioni delegate non sono state trasferite alla Regione se non in maniera minima ed è invalsa una concezione errata secondo cui tale trasferimento sarebbe eventuale e volontario da parte dello Stato e non necessario per disposizione statutaria.

Lo Stato ha organi periferici al di fuori della Regione, e quindi non regionalizzabili, con competenza territoriale all’interno della stessa; in altri termini è disattesa la regionalizzazione implicita della pubblica amministrazione nel territorio della Regione.

 

 

Art. 21: Rappresenta la duplice veste del Presidente della Regione: da un lato rappresentante legale della Regione e capo dell’Esecutivo regionale, dall’altro rappresentante dello Stato in Sicilia, e quindi capo dell’Amministrazione statale in Sicilia (con l’esclusione delle forze armate, come si vedrà nell’art. 31). Non si tratta di una rappresentanza simbolica, giacché il Governo dello Stato può mandare commissari solo temporanei per singole funzioni ad hoc. In questo senso la partecipazione con il Rango di Ministro ai CdM non è in quanto Presidente della Regione, ma in quanto Ministro per l’amministrazione dello Stato in Sicilia, cioè nella qualità di luogotenente dello Stato, tanto per le funzioni delegate di cui al precedente articolo, tanto per quelle di polizia di cui all’art. 31.

 

L’Amministrazione statale in Sicilia non è stata passata alle dipendenze del Presidente-Ministro ed è ancora saldamente nelle mani dei rispettivi Ministeri.

Si ritiene, erroneamente, che il Presidente partecipante al CdM abbia solo formalmente il rango di Ministro ma rappresenti in realtà la sola Regione e non l’amministrazione statale in Sicilia da “Ministro con portafoglio”.

Si ritiene, quindi, erroneamente, che il Presidente-Ministro debba essere invitato solo nelle questioni che riguardano “specificamente” la Sicilia (come un qualunque Presidente di Regione), e non tutte le materie che “interessano” comunque la Regione, come recita lo Statuto (cioè tutte le materie del CdM, tolte quelle che espressamente NON riguardano la Sicilia).

In ogni caso, anche in questi pochi casi, il Presidente-Ministro non è comunque quasi mai invitato in Consiglio dei Ministri.

 

Art. 22: L’articolo regola uno degli istituti minori dell’Autonomia: quello della codecisione Stato-Regione sulle politiche e i costi di trasporto. Nella formulazione letterale, un po’ datata, si parla di codeterminazione del costo delle tariffe ferroviarie, e nella codecisione sui servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi e aerei. Oggi queste decisioni e funzioni sono in parte liberalizzate, in parte demandate in sede europea. Lo spirito della norma resta però di grande attualità, essendo il costo dei trasporti e la stessa logistica dei trasporti parte di quel “costo dell’insularità” che non può vedere assente la Regione.

 

Lo Stato non interpella mai la Regione quando i suoi rappresentanti in Consiglio dei Ministri europei partecipano a definire atti che riguardano i servizi di trasporto che riguardano la Sicilia.

Lo Stato non fa partecipare mai un rappresentante della Regione nelle autorità di regolazione del trasporto terrestre, marittimo o aereo né avvia consultazioni in tutte le decisioni amministrative che influiscono sul costo dei trasporti da e per la Sicilia.

La norma che, per i tempi, indica chiaramente come finalità ultima quella che oggi si chiamerebbe la continuità territoriale e la limitazione dei costi dell’insularità non trova oggi alcun istituto alternativo che ristori la Sicilia del costo dell’insularità e realizzi una piena continuità territoriale.

 

Art. 23: Regola la presenza in Sicilia di tutti i gradi e ordini di giudizio, e in particolare dispone sulla giustizia amministrativa e contabile, compreso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, funzione alla quale in Sicilia si surroga il Presidente della Regione, da vero rappresentante della Repubblica in Sicilia. L’Autonomia giudiziaria, a differenza di quella legislativa ed esecutiva, non è in forma di decentramento autarchico, ma gerarchico. Cioè non è in capo a organi della alla Regione,  ma alla stessa Magistratura dello Stato, che però deve avere in Sicilia sezioni staccate degli organismi centrali giurisdizionali.

Non sono state istituite le sezioni staccate, civile e penale, della Corte di Cassazone, né organi distaccati di forme di giustizia “minore” come quella militare.

Il Tar-Lazio accentra talune competenze per le quali, come ogni altro organo  di giurisdizione centrale, dovrebbe avere la sua sezione staccata per la Regione Siciliana.

 

Art. 24: Regola la composizione e il finanziamento dell’Alta Corte. La Corte è un organismo giurisdizionale perfettamente paritetico che svolge la funzione di Corte Costituzionale per la Sicilia, che regola i conflitti di competenza con lo Stato, e funziona da tribunale dei ministri per presidente ed assessori in sede penale. Se ne tratterà al successivo, quando si parla delle sue funzioni. Si noti che la sua composizione, a differenza di quella della Corte Costituzionale, ha una natura più politica e quindi più autorevole. Come criterio di ammissione è stabilito solo di avere “speciale competenza in materia giuridica” senza necessariamente passare dalla carriera forense, dalla magistratura o dall’accademia, ma – salvo casi eccezionali – è difficile che le cose non coincidano. Si registra però che la presenza nell’Alta Corte di Don Luigi Sturzo, che non risulta sia stato mai né avvocato, né magistrato, né professore di diritto, ma che certamente non difettava delle conoscenze giuridiche necessarie. L’Alta Corte poi non aveva scadenza, era cioè potenzialmente a vita, come la Corte Suprema Federale americana. Ma certo questo non toglie che i decreti attuativi avrebbero potuto definire un’età di riposo o una durata di mandato. Sta di fatto che i decreti attuativi che le diedero vita non previdero queste limitazioni. Come detto, se ne rinvia la trattazione per omogeneità all’articolo successivo.

 

Art. 25: L’articolo stabilisce le competenze dell’Alta Corte e, senza enfasi, è un vero architrave dell’intero Statuto e dell’intera Autonomia. Esso non va in conflitto con le competenze della Corte Costituzionale, ma ritaglia un ambito di competenze ben definito, una competenza speciale, quindi, nella quale è ben costituito dalla legge come giudice naturale. E, come recita la Costituzione, nessuno può essere sostituito al giudice naturale né il tribunale può essere costituito se non per legge.

Le competenze di base sono due: una più ampia sulla legislazione regionale, una affievolita sulla legislazione (e in gener sulla normazione) di emanazione statale.

Nel primo ambito all’Alta Corte spetta il giudizio di costituzionalità sulle leggi regionali. I giudici dell’Alta Corte sono a tutti gli effetti giudici costituzionali e a loro, e solo a loro, spetta ogni giudizio di conformità delle leggi regionali al dettato costituzionale. Su queste leggi quindi la Corte entra nel merito del dispositivo, in particolare per vedere se questo dispositivo sia in linea con il dettato della I parte della Costituzione (diritti e doveri dei cittadini) o, a maggior ragione, con i principi fondamentali della stessa. In quest’ambito, essendo garantita una competenza speciale dell’Alta Corte, questa deroga alle competenze generali della Corte Costituzionali e quindi non vi può essere ambiguità di sorta su chi debba essere il giudice naturale

Nel secondo ambito l’Alta Corte NON entra nel giudizio di costituzionalità delle norme statali, e per questo non c’è alcuna confusione o conflitto di competenza neanche in questo caso con la Corte Costituzionale, che è e resta l’unica corte a poter dare giudizi di costituzionalità sulle leggi dello Stato. In questo ambito, infatti, l’Alta Corte si limita a verificare l’efficacia di dette norme “entro la Regione”, cioè verifica se, considerato lo Statuto, lo Stato può o non può normare detta materia con effetti anche dentro il perimetro territoriale della Regione stessa, ma senza MAI entrare nel merito della costituzionalità intrinseca della norma stessa. In altre parole, quindi, l’Alta Corte è chiamata a dirimere i conflitti di competenza tra Stato e Regione. Se, del resto, esistessero conflitti di competenza che non promanassero da una legge o regolamento dello Stato, questi, nel dubbio, potrebbero certamente essere avocati a sé dalla Corte Costituzionale senza mortificazione alcuna dei diritti dell’Alta Corte Siciliana e della nostra Autonomia. Per questa ragione, ma sul punto si tornerà più avanti, nelle norme dello Stato sono inclusi anche i Regolamenti, di norma non soggetti a controllo di costituzionalità, giacché non di controllo di legittimità si tratta, né di merito, che spetterebbe solo ai TAR o al Consiglio di Stato, ma solo un controllo costituzionale di efficacia territoriale, giacché, anche a mezzo di fonti normative secondarie, lo Stato potrebbe comunque prevaricare i diritti della Regione e questa dovrebbe trovare nel proprio giudice naturale il difensore di questi diritti.

 

Le competenze dell’Alta Corte sono state assorbite de facto dalla Corte Costituzionale senza modificazione dello Statuto dal 1957.

La fonte primigenia è una sentenza della Consulta del 1956, ma questa da sola non sarebbe stata sufficiente per la naturale incompetenza della stessa. Lo Stato, con uno strappo istituzionale, rispetto a una legge costituzionale del 1953 che, istituendo la Corte Costituzionale, faceva espressamente salve le modalità speciali di controllo costituzionale relative alla Sicilia, impugna a un certo punto direttamente alla Consulta, e non più all’Alta Corte, una legge regionale. Tra l’altro si trattava di materia inerente l’Autonomia finanziaria sulla quale si è sempre arenata l’Autonomia della Regione. La Corte Costituzionale, cogliendo la palla al balzo, considerò “travolta” e assorbita ogni competenza dell’Alta Corte, interpretando restrittivamente le stesse norme del 1953, come se queste si fossero riferite solo agli aspetti strettamente procedimentali e non anche ai coessenziali organi di giurisdizione che in quel contesto erano richiamati. La Corte, con una specie di salto mortale, ha considerato l’Alta Corte alla stregua di “norma preesistente” all’entrata in vigore della Costituzione richiamata nella disposizione VII transitoria e finale. In realtà non è così. Non è così perché lo Statuto vigente non è quello del 15 maggio 1946, e quindi del Regno d’Italia, bensì quello, identico, integralmente recepito con legge costituzionale 2 del 1948. L’Alta Corte è stata istituita nel 1948, con decreti attuativi della fine del 1947, in attuazione di una legge costituzionale del 1948, e quindi ben successiva (e speciale) rispetto a una norma antecedente e generale, quale era la Costituzione.

La disposizione finale competente da richiamare, invece, era la XVII, e non la VII. In essa, molto chiaramente, si dava il compito ALLA STESSA ASSEMBLEA COSTITUENTE, di integrare la Costituzione, come sorta di Appendici, con gli Statuti Regionali Speciali, che effettivamente la stessa ha approvato (tranne il Friuli-Venezia Giulia per la allora pendente questione di Trieste) prima ancora dell’inizio della I legislatura. Lo Stato ha quindi adempiuto, anzi è come se avesse adempiuto la Costituzione stessa, di cui lo Statuto è a tutti gli effetti una parte speciale integrante.

Per difendersi (excusatio non petita) da questa facile obiezione, in questa e in altre sentenze la Consulta ha sì riconosciuto la costituzionalizzazione dello Statuto nel 1948 ma lo ha dichiarato, sempre per “sentenza”, e mai per legge, “non ben coordinato” con la Costituzione. L’appiglio sarebbe dato da un comma 2 dell’art. 1 della legge di costituzionalizzazione dello Statuto che attribuiva allo Stato, entro un termine biennale, la facoltà di modificare lo Statuto per “coordinarlo” con la Costituzione. Ma proprio questa norma, con una sentenza dell’Alta Corte del 1949, era stata caducata, e quindi essa è tamquam non esset. La Consulta ha letteralmente rigirato la sentenza dell’Alta Corte, fingendo di rispettarla, dicendo che sì quel comma è stato caducato, ma QUINDI lo Statuto resta non coordinato, e quindi il tenore logico-letterale delle norme in esso contenuto deve essere, di volta in volta, soggetto a un “sindacato di costituzionalità” (costituzionalità di una legge costituzionale, ?!) per vedere se contrasta o no, non tanto con norme costituzionali di diritto comune, ma con “principi generali dell’ordinamento costituzionale”, eretti per giurisprudenza costituzionale a fonte massima del diritto.

Tra questi principi, non statuiti in alcuna parte della Costituzione, ma desunto da sentenza stessa, quindi per autocostituzione e non per legge, si è stabilito il principio “dell’unicità della giurisprudenza costituzionale”, peraltro ormai falsificato dalla modificabilità dei giudicati della Consulta da parte della Corte UE, e – con questo pretesto – si è abbattuta l’Alta Corte e se ne è assorbita la competenza. Ma – come si è visto – tale unicità non viene punto meno, giacché l’Alta Corte non entra nel merito delle Leggi dello Stato, sulle quali l’unicità del giudice è fuori discussione, ma fa da arbitro sulla sua applicabilità in Sicilia, mentre sulla costituzionalità delle leggi siciliane, l’unicità del giudice è garantita comunque dalla competenza esclusiva dell’Alta Corte. L’unicità della giurisprudenza è garantita dal fatto che ci sia un unico giudice, non certo che questo giudice debba essere sempre lo stesso. Non almeno se non c’è una norma esplicita che lo statuisca.

Di per sé questa sentenza del 1956 non ha disattivato l’Alta Corte, tanto che il Parlamento fu convocato in seduta comune a rinnovare i componenti mancanti della stessa nel 1957. A quel punto il Presidente Gronchi mandò un comunicato al Presidente della Camera Fanfani a Parlamento già convocato, di … “rinviare” la nomina dei Giudici dell’Alta Corte in maniera che una fantomatica legge costituzionale di interpretazione autentica disponesse meglio le rispettive competenze delle due corti (come se ci fossero state zone grigie); legge che non è poi mai più stata attivata. Progressivamente, poi, la prassi ha fatto finta che l’Alta Corte non esistesse più, senza mai una reale abrogazione dell’istituto.

Gli effetti di questa violazione sono stati devastanti. Non solo nella sostanza perché la Corte Costituzionale è pregiudizievole, squilibrata e inadeguata nel giudicare un’autonomia tanto ampia quanto quella siciliana, di fatto confederale, ciò che è dimostrato dal pauroso squilibrio nelle giurisprudenza; non solo perché – come si è visto – tale assorbimento in linea di principio è malfermo.

Il principale effetto, gravissimo, è che l’asserito principio di “mancato coordinamento” tra lo Statuto e la Costituzione, una volta passato, è diventato uno dei principali grimaldelli, insieme alla presunta assenza di decreti attuativi (anche quando non necessari) e all’emanazione di decreti distorti, per neutralizzare ed abrogare, poco a poco, TUTTI gli istituti dell’Autonomia. Si dirà “ma questo può avvenire solo se la norma statutaria viola un ‘principio fondamentale’  e non una norma costituzionale comune”. Si dirà… ma in pratica, ogni volta che la Sicilia “alza la testa”, SISTEMATICAMENTE, ogni norma costituzionale, anche la più minuta e insignificante, viene eretta dalla giurisprudenza costituzionale a “principio generale dell’ordinamento”, al solo fine di fare soccombere la norma differenziata, in modo del tutto parallelo come il legislatore ordinario, nelle materie concorrenti, azzera la competenza regionale decretando come principio generale della legislazione praticamente tutto.

In altre parole, con la soppressione dell’Alta Corte l’Autonomia siciliana è praticamente azzerata.

 

Art. 26: Istituisce l’Alta Corte anche in sede penale come “Tribunale dei Ministri” per il Presidente e gli assessori per i reati compiuti nell’esercizio delle funzioni. La messa in stato d’accusa spetta all’Assemblea (e, secondo il successivo articolo, al Commissario dello Stato).

 

Una volta disattivata la Corte dal 1957 sulle funzioni principali, le competenze penali restarono in bilico, come la sua sorte, almeno per tutta la durata della Presidenza Gasparini della Corte Costituzionale. Intervenne poi nel 1970 una sentenza ABROGATIVA, come sempre, della Corte Costituzionale, che travolse queste funzioni penali considerandole come accessorie rispetto a quelle principali, e non volendo tenere in vita l’Alta Corte solo per le funzioni penali medesime. Il tutto con un ragionamento giuridicamente assai discutibile.

 

Art. 27: Istituisce la figura del Commissario dello Stato che dovrebbe essere l’unico a poter proporre i giudizi di costituzionalità e i giudizi penali presso l’Alta Corte.

 

Pur essendo sopravvissuto (quasi senza funzioni) il Commissario, dopo una sentenza del 2014 è stato spogliato delle impugnative di costituzionalità, passate al Governo, mentre quelle penali sono state “travolte” da già dalla sentenza del 1970. Per omogeneità di tema ne trattiamo all’articolo successivo.

 

Art. 28: Regolava i termini in cui il Commissario dello Stato poteva preventivamente impugnare le leggi della Regione.

 

Qui le cose sono andate peggiorando nel tempo.

Già nel momento in cui l’Alta Corte cessò di operare, il Commissario ha esercitato l’impugnativa delle leggi regionali davanti alla Corte Costituzionale, e questo ovviamente era già di per sé un abuso rispetto al dettato statutario. A un certo punto una sentenza della Corte Costituzionale stabilì che se il Presidente avesse promulgato le leggi impugnate e poi queste fossero state caducate da propria sentenza NE AVREBBE RISPOSTO CON IL PROPRIO PATRIMONIO! La Corte non ha avuto neanche l’accortezza di ricordare che, ai sensi del successivo articolo, essa avrebbe dovuto decidere entro 20 giorni e che i suoi ritardi non potevano essere accollati alla responsabilità del Governo regionale.

Questa sentenza ebbe l’effetto catastrofico di inibire ogni iniziativa di promulgazione, da parte del Presidente della Regione, alla semplice impugnazione preventiva del Commissario, giacché, conoscendo la composizione e l’orientamento squilibrato della Corte Costituzionale avverso lo Statuto siciliano, queste impugnative nella quasi totalità dei casi si sarebbero tradotte in cassazioni delle leggi regionali. Di fatto, quindi, un commissario, e quindi un organo amministrativo, si trasformò in un giudice costituzionale preventivo, in una sorta di censore che aveva il potere, a sua discrezione, di paralizzare ogni e qualsiasi attività legislativa della Regione. Una condizione di minorità che si è perpetuata fino al 2014.

Nel 2014 una sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato il controllo di costituzionalità preventivo della Regione Siciliana come di “minor favore” rispetto al controllo consuntivo garantito alle Regioni a statuto ordinario e lo ha quindi abrogato, ufficialmente per dare “maggiore autonomia” alla Regione Siciliana.

La sentenza del 2014, in apparenza, ha rimosso questa anomalia, consentendo alla Regione di promulgare liberamente le proprie leggi, grazie al controllo consuntivo di costituzionalità, e quindi grazie ad una concessione fatta ad altre regioni.

Ma, nel far questo, la Corte Costituzionale ha esteso la maggiore autonomia delle Regioni a Statuto ordinario travolgendo una parte di quella della Sicilia. Essa ha infatti, sic et simpliciter, esteso il diritto di impugnativa delle leggi regionali siciliane al Governo della Repubblica, togliendolo al Commissario dello Stato, che è sopravvissuto a questa sentenza svuotato di funzioni oltre a quella assai improbabile dell’art. 8 sullo scioglimento anticipato dell’Assemblea.

La Consulta avrebbe dovuto, quanto meno, lasciare al Commissario la potestà esclusiva di impugnare, perché questo era un favor legis rispetto alle regioni a statuto ordinario che secondo la riforma del 2001 si sarebbe dovuto mantenere, ma sostituire la procedura statutaria con quella ordinaria, perché (solo questa) di maggior favore. In modo “cialtronesco” la Corte ha simulato l’estensione di una maggiore forma di autonomia (il controllo consuntivo di costituzionalità) per ricondurre nella sostanza la Sicilia a una forma minore (sottoporre il controllo direttamente al Consiglio dei Ministri).

 

Art. 29: Regola i tempi dispositivi (non perentori) di decisione dell’Alta Corte sulle impugnazioni di leggi regionali e sui tempi di promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali sulla Gazzetta Ufficiale della Regione.

 

L’articolo è procedurale e non comporterebbe in sé problemi di attuazione, neanche nella denegata condizione in cui all’Alta Corte si sostituisca la Corte Costituzionale. Di fatto, però, la possibilità di impugnativa successiva alla promulgazione di cui si è detto al precedente articolo rende questo quasi del tutto superfluo (cfr supra)

 

Art. 30: L’articolo dispone la titolarità di impugnativa delle norme statali dinanzi all’Alta Corte. Naturalmente si tratta soltanto di impugnativa in merito all’applicabilità o meno delle stesse in Sicilia e non nel merito, che spetta invece soltanto alla Corte Costituzionale. Tale titolarità è attribuita al Presidente della Regione, ma anche al Commissario dello Stato, che dovrebbe essere figura di garanzia della Costituzione, e quindi potenzialmente anche della Regione nei confronti di abusi da parte dello Stato.

 

La Corte costituzionale ha provveduto, con una delle sue tante sentenze abrogative, a fare saltare le potestà del Commissario dello Stato di impugnativa di norma statale, con motivazioni più o meno fantasiose, ma con l’obiettivo di ridurre la possibilità che le norme statali venissero messe in discussione da un organo terzo.

Quanto ai regolamenti, la Corte ha avuto buon gioco a dichiarare la Corte Costituzionale (erroneamente considerata erede dell’Alta Corte) non competente a giudicare sulla legittimità degli atti amministrativi ma solo sulla costituzionalità degli atti legislativi. Tale questione appare mal posta. La norma originaria – come si è detto – si pone soltanto il problema del conflitto di competenza tra Stato e Regione, ma non entra nel merito di costituzionalità delle norme statali. Non è quindi pertinente richiamare la differenza tra il giudizio di costituzionalità di una legge e quello di legittimità di un regolamento. La norma mira invece a tutelare, QUALSIASI SIA LA NATURA FORMALE DELL’ATTO, il fatto che lo Stato non invada competenze proprie della Regione. Su questo, e solo su questo, l’Alta Corte è chiamata a giudicare. Pertanto, visto che lo Stato demanda poi a regolamenti gran parte della propria normazione, non è impossibile che, per mezzo di un regolamento, lo Stato invada i campi di competenza legislativi della Regione. Regolamento, che, nonostante l’apparente natura di atto amministrativo, resta un atto sostanzialmente normativo. La competenza speciale dell’Alta Corte in tale materia è pertanto sacrosanta. Del resto, anche se così non fosse, e si trattasse di un procedimento di natura amministrativa, accedendo quindi alla tesi non accettabile della Consulta, nulla vieterebbe alla Costituzione di attribuire all’Alta Corte una competenza di natura meramente amministrativa, quale competenza speciale.

 

Art. 31: Questa norma pone la Polizia di Stato, che resta tale, e quindi non integrata con l’amministrazione regionale, sotto il comando del Presidente della Regione. Il Governo dello Stato ne può riprendere il controllo solo in casi eccezionali.

Il Presidente della Regione, sempre in casi altrettanto eccezionali, può prendere anche il controllo dell’unica branca della PA sotto il diretto controllo dello Stato: le Forze Armate, che, quindi, per poter accedere a tale eventualità devono avere comandi regionali.

C’è da chiedersi come questa norma si concili con il 2° comma dell’art. 20 e quali siano le differenze tra questi due tipi di devoluzione, apparentemente simili.

Le funzioni statali residue, comprese le altre relative agli Interni, sono svolte sì dal Governo regionale ai sensi del 2° comma dell’art. 20, ma dipendono disciplinarmente dal Consiglio dei Ministri. Per esse il Presidente-Ministro risponde al Governo della Repubblica, anche se i relativi uffici potrebbero anche essere integrati con la burocrazia regionale, come si è visto sopra.

Per la Polizia c’è invece uno spazio di autonomia in più e uno in meno.

Al mantenimento dell’ordine pubblico, infatti provvede il Presidente-Ministro, con il suo Governo regionale, e non rispondendo in Consiglio dei Ministri, se non in casi eccezionali, e neanche in Assemblea, ma solo al Governo della Regione dal quale dipende la Polizia siciliana.

Per contro, però, la Polizia che coordina e comanda, è sempre “polizia di stato”, cioè non può essere mai integrata con la Regione, che può avere tuttavia corpi di polizia amministrativi a latere rispetto alla Polizia di Stato. I Poliziotti siciliani, organizzati in comando separato sotto la responsabilità del Presidente, sono e restano dipendenti dello Stato, a libro paga dello Stato, e soggetti unicamente a legge statale.

 

Nonostante alcune remote sentenze costituzionali che non hanno delegittimato questo istituto particolarmente avanzato dell’Autonomia regionale, esso non ha trovato mai alcuna attuazione strutturale.

 

Art. 32:  Questo articolo dispone il passaggio INTEGRALE del demanio dallo Stato alla Regione con due segnate eccezioni. Una, facile da individuare, è quella del demanio militare. L’altra, molto più ambigua, è quella dei beni “che interessano servizi di carattere nazionale”. A nostro avviso si tratta di quei beni che, pur ubicati nel territorio della Regione siciliana, servono per una utenza ultraregionale o addirittura nazionale. Si pensi al gasdotto proveniente da paesi terzi e destinato ad alimentare l’intero Paese, o agli elettrodotti che collegano la Sicilia all’estero o al Continente.

Non è definita invece la titolarità sulle acque territoriali e zona limitrofa.

 

La violazione più grave è stata quella di non operare di diritto ma a seguito di specifici decreti attuativi, UNO PER OGNI BENE DA DEVOLVERE.  Il risultato è che il passaggio è stato lentissimo e molto, molto parziale. Ci sono voluti ad esempio circa 60 anni per trasferire alla Regione il Palazzo Reale, sede dell’Assemblea o la Valle dei Templi.

Il concetto di “interesse nazionale” è stato talmente dilatato da far sì che alla Regione vengano attribuiti solo quei cespiti che sono sostanzialmente irrilevanti o che servono un’utenza meramente locale, o che comportano solo adempimenti e spese e mai risorse. Per contro sono attribuiti allo Stato TUTTI i cespiti che hanno un certo rilievo e che si ha buon gioco a classificare come “di interesse nazionale”, stravolgendo e svuotando il dettato statutario che invece voleva attribuire agli stessi un carattere residuale.

La questione delle acque territoriali è stata risolta dalla Corte Costituzionali che ha attribuito alla Regione le competenze amministrative e allo Stato, ovviamente, le risorse energetiche, estendendo il principio dell’interesse nazionale alle acque circostanti la Sicilia.

La violazione di questo e del successivo articolo ha un effetto finanziario pratico, che si traduce per la Regione in minori entrate o maggiori spese annuali per non meno di circa 500 milioni di euro l’anno.

 

Art. 33: L’articolo dispone il passaggio integrale e de jure di tutto il patrimonio, disponibile e indisponibile dallo Stato alla Regione. Specifica poi, ricalcando le norme del codice civile, i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione, con la sola esclusione del patrimonio militare. Naturalmente per il patrimonio disponibile, che è sostanzialmente di diritto privato, una volta devoluto dallo Stato alla Regione, nessuno può impedire che si ricostituisca a titolo oneroso. Quello che conta è soprattutto il patrimonio indisponibile, e soprattutto le miniere, quando non sono di diritto privato. Le risorse del sottosuolo sono quindi esclusivamente della Regione, così come i beni culturali ritrovati nella Regione. Importantissima anche l’attrazione al patrimonio regionale degli edifici destinati ad uffici pubblici, con gli arredi e beni interni.

 

Le violazioni sono sostanzialmente identiche a quelle dell’articolo precedente.

 

Art. 34: Norma di principio che attribuisce alla Regione i beni immobili che siano res nullius, sostituendosi in questo allo Stato.

 

Nessuna violazione.

 

Art. 35: Vecchia norma transitoria ormai praticamente priva di contenuto che regolava gli impegni assunti dallo Stato verso gli enti regionali prima che fosse creata la Regione. Per le pochissime branche della PA non ancora transitate alla Regione, come ad esempio le università, dispone che al momento del passaggio lo Stato mantiene i propri impegni.

 

Nessuna violazione.

 

Art. 36: L’articolo regola le entrate della Regione e quelle residue dello Stato.

È notevole che citi banalmente anche le entrate di diritto privato della Regione, cioè le entrate patrimoniali, a testimonianza che l’articolo vuole essere esaustivo delle entrate della Regione. E si noti che non ci sono trasferimenti statali (che in maniera residuale si possono aggiungere dalla Costituzione), né “tributi erariali devoluti”, ma solo “tributi propri”. L’articolo attribuisce, su TUTTA la materia fiscale competenza alla Regione, senza menzionare alcuna residua competenza statale, e di conseguenza TUTTO il gettito che da questa deriva.

Le eccezioni a questa rigida separazione delle finanze sono contenute al successivo comma o nei successivi articoli:

  • le uniche entrate che sono di spettanza, sia in termini di legislazione che di gettito, dell’erario, ad ideale contributo per le (poche) funzioni svolte dallo Stato per la Sicilia (Esteri, Difesa, Interni, Giustizia, Organi costituzionali) sono indicate al comma 2: Lotto (poi generalizzato a tutte le entrate da Giochi e scommesse sul piano interpretativo), Monopoli, Imposte di produzione;
  • le uniche entrate di spettanza regionale in termini di gettito ma soggette a legislazione statale sono quelle derivanti dai dazi doganali (cfr successivo articolo 39) e quelle da signoraggio monetario (cfrsuccessivo articolo 40);
  • gli unici trasferimenti statali previsti, infine, ma solo in conto capitale, sono quelli poi definiti dal successivo art. 38.

La materia si interseca con la Costituzione che, in ogni caso, impone allo Stato di fornire a Regioni ed Enti locali le risorse per svolgere le funzioni loro assegnate. Se la Regione, quindi, non fosse in grado di provvedere, pur mantenendo una pressione fiscale non inferiore a quella statale, ai livelli essenziali di prestazioni (da definire con legge statale) lo Stato avrebbe comunque l’onere di provvedere per mezzo di trasferimenti o per mezzo di compartecipazioni o addizionali ai residui tre tributi di spettanza statale.

A parte questa eventuale perequazione, tuttavia, il quadro è quello in cui la Regione di norma non ottiene alcun trasferimento di parte corrente dallo Stato, ma provvede ai propri bisogni finanziari per mezzo di un proprio sistema finanziario del tutto autonomo. Con esso la Regione può anche adottare una tassazione diversa da quella statale in quanto ricorrono tutti i requisiti previsti dalla giurisprudenza europea in materia di fiscalità di vantaggio:

  • origine costituzionale della norma,
  • attivazione delle norme fiscali di vantaggio da parte dell’autorità locale,
  • sopportazione “locale” degli effetti della fiscalità di vantaggio senza interventi statali.

La norma è quindi anche pienamente conforme all’ordinamento europeo. In pratica il quadro è quello di un Paese a sé, con propri tributi e proprie uscite, e quasi senza compensazioni con lo Stato centrale.

 

SULLA POTESTÀ LEGISLATIVA:

Lo Stato non ha mai riconosciuto la competenza esclusiva in materia tributaria, e anche quella concorrente è stata ridotta al punto da identificare una sorta di competenza di terzo livello, o complementare, quasi nulla, persino ai tempi dell’Alta Corte (quando la Regione, in attesa dei decreti attuativi doveva rispettare non solo i principi generali dell’ordinamento tributario, ma anche quelli del singolo tributo, giocando modestamente solo su base imponibile, detrazioni e deduzioni, aliquote, e simili).

Dopo il 1965, con l’entrata in vigore del decreto “definitivo” di attuazione (1074/1965) in un quadro in cui l’Alta Corte non operava più, la modestissima autonomia legislativa della Regione, pur astrattamente ribadita, per tributi “ulteriori”, è di fatto azzerata.

Si è interpretata la potestà legislativa sostitutiva dei tributi erariali come erroneamente aggiuntiva, facendo passare il principio (che era solo provvisorio fino al 1965) che le leggi dello Stato si applicano comunque all’intero territorio nazionale, anche in spregio alle competenze legislative garantite dallo Statuto alla Regione. Ma la competenza aggiuntiva avrebbe comportato “doppia imposizione” e sarebbe comunque insostenibile perché creerebbe solo “fiscalità di vantaggio”.

In mancanza dei tributi propri, nel 1947, per ragioni d’urgenza, la Regione si fece “devolvere” una serie di tributi erariali. Questa devoluzione d’urgenza fu poi trasposta, tal quale, nel decreto attuativo provvisorio in materia finanziaria del 1948. Poi, incredibilmente, il “provvisorio” del 1948, divenne definitivo nel 1965. L’art. 36 non prevede alcun “tributo erariale devoluto”, ma i “tributi propri” in sua sostituzione.

 

SUL GETTITO:

Sono stati introdotti, già nel 1965, “tributi di scopo” a favore dello Stato, non previsti dall’art. 36. Lo Stato poi, da eccezionali che dovevano essere, ne ha spesso abusato.

Non era prevista alcuna decurtazione del gettito devoluto alla Regione per “contributo al risanamento della finanza pubblica”, come invece è avvenuto dal 2013 in modo incostituzionale.

L’elenco dei tributi devoluti nel 1947/1948/1965 non era esaustivo dei tributi erariali che la Regione avrebbe dovuto sostituire con tributi propri, quindi il gettito era incompleto già allora.

Le riforme del 1972 e 1973, istitutive dell’IVA e dell’imposizione progressiva, non ha visto la sostituzione del Decreto Attuativo del 1965, ma ha visto una determinazione unilaterale e con fonti normative del tutto secondarie da parte dello Stato, che ha deciso quali dei nuovi tributi corrispondessero a quelli soppressi. In questa equivalenza decisa unilateralmente dallo Stato la Regione ha subito una prima ingente decurtazione di risorse.

Lo Stato ha poi nel tempo, con le ritenute dei dipendenti statali, con le imposte sostitutive e con mille altri artifici, eroso progressivamente il gettito spettante alla Regione, fino ad arrivare, intorno al 2012 ad una differenza tra il gettito dei tributi devoluti spettante (teoricamente il 100%) e quello effettivo, pari a circa 7 miliardi l’anno.

La Regione ha nel tempo accertato alcuni dei tributi di propria spettanza ed incamerati illegittimamente dallo Stato, ma è stata sostanzialmente costretta ad azzerare tutti i propri crediti verso lo Stato nell’Agosto 2015, per più di 5 miliardi, con il pretesto del riaccertamento straordinario dei residui. La manovra ha costretto e costringe la Regione ad un avanzo primario trentennale per coprire il disavanzo di amministrazione che si è venuto a creare. Disavanzo nella sostanza puramente contabile, con cui la Regione sta in sostanza incredibilmente “restituendo” allo Stato i propri crediti (anziché i debiti) dopo averglieli già condonati.

La manovra, per essere sostenibile, è stata sostenuta occultando nel 2015 la cancellazione di altri residui attivi, questi veramente da cancellare, per circa 2,5 miliardi,  la cui inesigibilità, esplosa nel 2018, ha comportato la necessità di “spalmare” in maniera pluriennale un altro disavanzo aggiuntivo, con la necessità di condannare per molti anni la Regione ad una politica recessiva di devastanti avanzi primari.

Nel 2016 e 2017 due “rettifiche” del Decreto n. 1074 del 1965 hanno sanato le irregolarità rendendo teoricamente alla Regione le quote che di fatto già lo Stato le dava: l’Irpef (2016) passa da 10/10 a 7,1 decimi per la Regione senza alcun ristoro sulle funzioni già accollate alla Regione; similmente l’IVA (2017) passa da 10/10 a 3,64 decimi, parimenti senza alcun ristoro per la Regione. In entrambi i casi si tratta di aree tributarie che lo Statuto attribuisce integralmente al gettito della Regione. Teoricamente, a ristoro della Regione, anziché calcolare queste quote su quanto “riscosso nel territorio” come era in precedenza, lo Stato dovrebbe attribuire questi decimi sulla base di quanto “è maturato”. Di questo, per omogeneità di tema, si parla all’articolo successivo.

Mentre le entrate regionali di cui al 1° comma sono interpretate ed applicate in modo sempre più restrittivo nel tempo, quelle di cui al 2° comma, cioè quelle statali, sono interpretate in modo espansivo e progressivo. Ad esempio il “lotto” diventa genericamente “giochi e scommesse” e le “imposte di produzione” inglobano inspiegabilmente anche le “imposte di consumo” che invece dovrebbero essere di spettanza regionale.

Alla Regione è negata per le funzioni svolte per conto dello Stato ogni compartecipazione ai suddetti residuali tributi erariali, al di fuori di una irrilevante compartecipazione alle entrate da giochi e scommesse. Una compartecipazione alle accise petrolifere, che lo Stato si era impegnato a garantire alla Regione dal 2008, in cambio di un aumento della quota del fondo sanitario nazionale, è stata nel fatto negata mentre la Regione si è da parte sua fatta carico della quota in questione. Da allora la questione non ha mai ricevuto giustizia.

Gli effetti finanziari della mancata corretta attuazione di questo articolo sono praticamente incalcolabili. Solo di imposte dirette illegittimamente trattenute dallo Stato mancano all’appello regionale circa 4,1 miliardi l’anno, di IVA mancano 4,85 miliardi l’anno, di altre imposte indirette, tra imposte di consumo e dovuta compartecipazione a quelle di produzione, circa 3,05 miliardi l’anno, di non dovuto contributo al risanamento della finanza pubblica circa 1,5 miliardi l’anno. Naturalmente, da questo computo dovrebbero essere computati anche i minori trasferimenti che lo Stato garantirebbe a quel punto, per circa 6,85 miliardi l’anno. In ogni caso si tratta di dati pre-Covid. Oggi l’effetto di queste violazioni è che la Regione (e quasi tutti gli enti locali che da questa dipendono) in pratica non riesce nemmeno più a chiudere i bilanci.

 

Art. 37: L’articolo contiene due commi ciascuno con una norma di principio assai importante.

Il primo esprime il principio, modernissimo, della “territorialità” del tributo. Non conta, in altri termini, il luogo in cui amministrativamente il tributo è riscosso, ma quello in cui matura il presupposto d’imposta. È in verità espresso con termini piuttosto arcaici, che sembrano ancora limitarne la portata alle sole imposte sui redditi d’impresa e alle sole imprese esterne “che hanno in Sicilia stabilimenti e impianti”, per le quali bisogna stabilire la quota del reddito da attribuire al territorio siciliano. In realtà, però, è evidente che, proprio perché si tratta di un caso limite, il legislatore ha sentito il bisogno di questa specificazione, laddove per le altre imposizioni dirette o indirette il riferimento al territorio è ancora più evidente e, appunto, conforme ai principi generali dell’ordinamento tributario, anche internazionale. Il decreto attuativo DPR 1074/1965 peraltro generalizza opportunamente questo principio ad ogni fattispecie tributaria, finanche negli ultimi interventi legislativi.

Il secondo comma, apparentemente funzionale al precedente, attribuisce la riscossione di dette quote a organi della Regione medesima. La norma è funzionale all’attribuzione dell’accertamento dei redditi di cui al precedente comma, e quindi, unitariamente intesa, attribuisce alla Regione funzioni amministrative di accertamento e riscossione dei tributi ad essa spettanti. È ben vero che si riferisce apparentemente solo alla quota di imposte sul reddito di imprese non residenti, ma, nel momento in cui dice che ANCHE queste imposte sono riscosse dalla Regione, implicitamente sta statuendo che tutte le imposte e le entrate di competenza regionale sono tali anche da ogni punto di vista amministrativo. E del resto il suddetto decreto attuativo, nel rimandare la regionalizzazione degli uffici finanziari di accertamento a data da destinarsi (ma non rinunciandovi), dispone dell’avvalimento transitorio e della codecisione tra Stato e Regione in materia di accertamento, e, per la riscossione, la affida totalmente alla competenza legislativa ed esecutiva della Regione.

In sintesi, quindi, l’articolo contiene due fondamentali principi, che così possono essere riassunti:

  1. Le entrate sono di spettanza regionale in funzione del luogo di maturazione del presupposto dell’entrata stessa e non del luogo amministrativo di riscossione;
  2. Gli uffici amministrativi delle “finanze”, per l’accertamento e la riscossione delle entrate sono di competenza regionale.

 

SULLA TERRITORIALITÀ DEL TRIBUTO:

Le società non residenti in Sicilia non versano alcun tributo per la quota di reddito prodotta nella Regione.

Le modifiche recenti di cui si è detto al precedente articolo in tema di IRPEF ed IVA asseriscono nuovamente il principio della territorialità del tributo, ma, affidandone la quantificazione a determinazione alla Ragioneria generale dello Stato, che non rivela i criteri e che, misteriosamente, attribuisce ora alla Sicilia ancora meno di quanto attribuiva con il criterio del “riscosso” previgente, “come se”, le imprese aventi sede in Sicilia e redditi o consumi esterni fossero prevalenti rispetto alle imprese del Continente con redditi e consumi nell’Isola, e quindi “come se” la Sicilia avesse una bilancia commerciale attiva nei confronti del Continente: non credibile!!

Non ci sono calcoli disponibili del mancato gettito per mancata attuazione del comma 1 dell’art. 37, giacché sarebbe necesssaria allo scopo una definita bilancia regionale dei pagamenti. Di sola imposta sul reddito delle società tuttavia l’ammanco non può assommare a meno di 2,5 miliardi l’anno.

 

SULL’ACCERTAMENTO E SULLA RISCOSSIONE:

Gli uffici finanziari (oggi Agenzia delle Entrate) non sono stati mai regionalizzati. Neanche le previsioni del decreto attuativo del 1965 secondo cui la Regione dovrebbe partecipare a determinare almeno l’organizzazione degli uffici e servizi si è attuata.

Gli accordi del 2016/17 hanno trasformato la Regione da ente a finanza propria (come era con i tributi devoluti) a ente a finanza derivata, con trasferimenti determinati in maniera unilaterale dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La Riscossione, unico polmone finanziario che tra mille difficoltà era rimasto nella disponibilità della Regione, dal 2021 è assorbito dallo Stato in aperta violazione tanto dello Statuto quanto del decreto attuativo in materia finanziaria.

 

Art. 38: L’articolo dispone una perequazione infrastrutturale tra lo Stato e la Regione che va a sostituire quella di diritto comune (Costituzione) per le spese in conto capitale sostenute dalla Regione, ferma restando la possibilità, da parte dello Stato, di dedicare ulteriori risorse aggiuntive per la coesione economica e sociale. La somma non è affidata alla mera discrezione dello Stato, ma TENDE A BILANCIARE IL MINOR GETTITO DERIVANTE DAL MINORE AMMONTARE MEDIO DEI REDDITI DA LAVORO SICILIANI RISPETTO A QUELLI NAZIONALI. La somma dovrebbe essere rideterminata su base quinquennale. Il computo è quindi molto chiaro e semplice. Posto che la pressione tributaria, in via di principio, in Sicilia potrebbe essere diversa da quella nazionale per effetto dell’autonomia riconosciuta alla Regione ai sensi dell’art. 36, 1° comma, si deve calcolare il maggior gettito che, data detta pressione tributaria, perverrebbe alla Regione se il reddito medio dei lavoratori siciliani fosse pari a quello nazionale. La somma ha, inoltre,  un vincolo di destinazione agli investimenti (“esecuzione di lavori pubblici”).

 

Nel fatto il contributo non è più erogato dal 1990. Lo Stato non ha, del resto, MAI erogato il contributo secondo quanto stabilito dall’art. 38 dello Statuto. Dopo una prima fase (dal 1947 fino al 1962 circa) in cui la somma era erogata in maniera forfetaria, ma assai ingente, e salvo un successivo conguaglio che non è MAI avvenuto, lo Stato ha poi semplicemente dirottato a tale titolo alla Sicilia una ingente quota delle imposte di produzione raccolte in Sicilia stessa fino al 1990 (generalmente l’85% con alcune oscillazioni).

Dopo, per dieci anni circa, il contributo è stato azzerato.

Dal 2000 in poi il contributo si è ridotto ad una somma del tutto simbolica e assolutamente discrezionale, chiudendo il decennio precedente con una somma a forfait e stralcio. Di fatto, però, negli ultimi 30 anni il contributo si è sostanzialmente azzerato e le perequazioni infrastrutturali sostitutive da parte dello Stato sono state irrisorie.

Per dare un’idea dell’ammanco al bilancio della Regione da tale mancata attuazione, su base 2018, la Sicilia subisce un mancato trasferimento a tale titolo ogni anno per 4,75 miliardi di euro (più esattamente 5,5, ma sottraiamo gli investimenti realmente realizzati dallo Stato “fuori” da questo strumento, che potrebbero al contempo azzerarsi, per circa 750 milioni di euro).

In ogni caso se anche lo Stato intendesse dare le stesse risorse per mezzo di ALTRI trasferimenti di importo equivalente, si avrebbe uno spostamento incostituzionale del centro decisionale dalla Regione, cui spetta redigere il “Piano economico” allo Stato, che controllerebbe incostituzionalmente quella politica infrastrutturale che lo Statuto consegna alla Regione, sottomettendo quindi le politiche di sviluppo della Sicilia ad esigenze di altri territori della Repubblica.

In ogni caso la violazione è anche e soprattutto sulla mera “discrezionalità” del trasferimento, laddove lo Statuto definisce chiaramente le modalità di erogazione del trasferimento. Dopo un lungo inadempimento di fatto e arrivata, puntuale, la sentenza abrogativa della Corte Costituzionale, che ha affermato che l’art. 38 costituisce un “obbligo costituzionale”, ma poi, quasi beffandosi della Regione siciliana e dei suoi cittadini, aggiungendo che la determinazione del quantum di tale trasferimento è affidato “alla mera discrezionalità dello Stato”, anche per un centesimo quindi… contravvenendo all’inequivoco tenore letterale della norma che recita che la somma “tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale,…”.

 

Art. 39: L’articolo NON stabilisce la necessaria unione doganale della Sicilia con l’Italia, ma affida alla competenza esclusiva statale la legislazione in materia di regime doganale per il territorio regionale. Obbliga lo Stato a consultare sui dazi “che interessano la Regione”, per quanto riguarda i massimali, la Regione medesima. Dispone ex lege una esenzione daziaria per le acquisizioni dall’estero di immobilizzazioni tecniche per le imprese agricole ed agroindustriali.

L’articolo è in via di principio molto importante perché consente, dalla combinazione delle tre norme in esso contenute, la possibilità di costituire la Sicilia in Zona Doganale Speciale. Trattandosi di norma costituzionale interna antecedente al Trattato di Roma, essa non è menomata dal diritto europeo, ma va appena coordinata con l’attuale contesto in cui il regime doganale è di competenza esclusiva dell’Unione. E quindi dove c’è scritto “Stato”, leggasi oggi “Unione”: lo status doganale della Sicilia è quindi di competenza legislativa ESCLUSIVA DELL’UNIONE, consultata la Regione ovviamente, e ferme restando le esenzioni daziarie per i beni capitali del settore primario sopra indicato. La norma è pienamente compatibile con l’ordinamento unionale, sia perché ordinamento costituzionale interno precedente ai trattati, sia perché favor legis legittimo nei confronti di una Regione periferica, in quanto insulare, transfrontaliera e in gran parte montana (art. 174 TFUE), peraltro in presenza di analoghe provvidenze e status speciali per altre regioni insulari, ultraperiferiche e non.

 

L’articolo è totalmente inattuato.

 

Art. 40: Dispone intanto una norma di indirizzo sull’unità monetaria, valutaria e finanziaria della Sicilia con l’Italia. E tuttavia, all’interno di questa unità, impone implicitamente la costruzione statistica di una “Bilancia regionale dei Pagamenti”, in modo che la Sicilia, per mezzo del Banco di Sicilia (allora ente pubblico, il cui controllo era da devolvere alla Regione ai sensi degli artt. 17 e 20 dello Statuto) avrebbe dovuto partecipare in modo separato alla gestione delle riserve valutarie nazionali. L’unico modo logico, nel contesto attuale, di dare attuazione a questo articolo, è che la Sicilia abbia una propria banca centrale che partecipi autonomamente al Sistema Europeo delle Banche Centrali dell’Eurozona, emettendo moneta in proporzione a popolazione e debito pubblico, gestendo quindi le relative riserve auree e valutarie, e, qualora queste fossero eccedenti rispetto al fabbisogno di governo del sistema, attribuirle direttamente alla disponibilità della Regione. In altre parole la sostanza dell’articolo è che ALLA REGIONE VA ATTRIBUITO PRO QUOTA IL REDDITO DA SIGNORAGGIO MONETARIO, alla pari di quanto oggi avviene per i singoli stati dell’Eurozona.

Non vi è alcuna incompatibilità con i trattati europei, i quali hanno sempre fatto salve le normative costituzionali interne precedenti al Trattato di Roma (1957). E quindi non vi è alcuna clausola ostativa al fatto che le funzioni di “banca centrale nazionale”, nel territorio della Repubblica Italiana, siano suddivise tra la Banca d’Italia, ed altro ente istituendo allo scopo, che prenda il posto del Banco di Sicilia illegittimamente soppresso. L’Unione monetaria non è ostativa più di quanto non lo sia al fatto che più banche centrali convivono sotto lo stesso tetto dell’eurozona e sotto il coordinamento della Banca Centrale e Europea. Il “Banco di Sicilia” nella sua funzione costituzionale, funzionerebbe in modo similare a tutte le altre banche centrali nazionali dell’Eurosistema.

 

La norma, che avrebbe ripristinato in sostanza il diritto di emissione del Banco di Sicilia soppresso solo nel 1926, non ha mai avuto alcuna attuazione.

L’articolo è stato boicottato sin dalla sua nascita. Contestato già in Assemblea Costituente da Einaudi, intanto. Poi la Commissione Paritetica guidata da Guarino Amella (l’unica legittima, cfr infra) non emanò i disegni di decreti attuativi solo per questo articolo, per aver manifestamente incontrato il boicottaggio da parte del Banco di Sicilia (e probabilmente, dietro questo, della Banca d’Italia) nel fornire i relativi dati statistici. In particolare l’articolo, riconoscendo al Banco di Sicilia un ruolo costituzionale, avrebbe dovuto essere da impedimento alla “privatizzazione” del Banco medesimo nei primi anni ’90. Ma nessuno allora fece notare questo vizio.

La mancanza di una “banca centrale nazionale”, tra l’altro, è stata lo strumento a mezzo del quale il sistema bancario siciliano è stato smantellato nel tempo.

 

Art. 41: Dispone la possibilità della Regione di emettere e gestire titoli di debito destinati al mercato interno alla Regione. Lo strumento deroga, quindi, ai limiti di indebitamento per le sole spese in conto capitale disposto da norma generale costituzionale. Si tratta di uno strumento finanziario molto potente, giacché consentirebbe alla Regione da un lato di poter intercettare direttamente parte del risparmio pubblico regionale, saltando l’intermediazione della grande finanza e dei mercati, con vantaggio tanto per il costo del debito pubblico regionale, quanto per il rendimento ai risparmiatori. E poi consentirebbe, senza aumentare tecnicamente il debito, di emettere certificati di credito fiscale, ad uso interno, con i quali i cittadini potrebbero adempiere ai loro obblighi tributari, e quindi di fatto usare all’interno del sistema economico regionale come “moneta complementare”.

 

L’articolo è totalmente inattuato.

 

Art. 41 bis: Decostituzionalizza alcune norme sulla forma di governo adottata dalla Regione, consentendo all’Assemblea di modificarle con maggioranze rafforzate senza passare dal procedimento di revisione di leggi costituzionali. In particolare consente di ritornare dall’elezione diretta del Presidente della Regione all’elezione parlamentare, ma introducendo un meccanismo che sostanzialmente è quello della “sfiducia costruttiva”, per evitare l’ingovernabilità o l’instabilità di una Regione a governo puramente parlamentare.

 

Nessuna violazione.

 

Art. 41 ter: Regola le modifiche statutarie. Presenta qualche ambiguità interpretativa:

  1. Le modifiche dello Statuto sono sottoposte a parere dell’Assemblea. È da intendersi detto parere come vincolante per le Camere nel suo contenuto? Sul punto lo Statuto tace.
  2. Le modifiche dello Statuto non sono sottoposte a referendum costituzionale “nazionale”. Ma possono essere, con le medesime regole disposte dalla Costituzione, sottoposte a referendum costituzionale “regionale”? Sul punto lo Statuto tace.

Lo scopo dell’articolo è quello di ribadire chiaramente la natura pattizia dello stesso. Per questo non si vuole attribuirne la modificazione alla volontà unilaterale delle Camere o dei cittadini italiani.

 

Nessuna violazione, ma bisognoso di un’interpretazione autentica.

 

Art. 42: Norma transitoria che serviva solo a regolare le funzioni a esaurimento dell’Alto Commissario e della Consulta, in attesa delle prime elezioni del 1947, con norme per le prime elezioni.

 

Oggi sembrerebbe irrilevante, ma…

Un Decreto del Capo Provvisorio dello Stato del 1947 disponeva il passaggio di tutte le funzioni dell’Alto Commissario, stabilite a sua volta da due regi decreti del 1944, al Presidente della Regione, nelle more che si emanassero i decreti attuativi dello Statuto. In pratica, prima ancora che la Regione si costituisse come ente con la propria burocrazia, nei primi tempi il Presidente della Regione, doveva essere una sorta di Luogotenente, o Alto Commissario, di fatto un Ministro della Repubblica (ma anche di diritto), superiore gerarchicamente a tutta la burocrazia statale in Sicilia, con pochissime esclusioni dettate dagli stessi decreti del 1944 (forze armate, università, etc.). Di fatto ciò non è mai avvenuto. Il 1° giugno del 1947, a seguito delle prime elezioni regionali, cessa l’Alto Commissario ex art. 42 dello Statuto, ma i suoi poteri sono immediatamente surrogati dai Prefetti. Il Presidente è lasciato “solo” dallo Stato, senza burocrazia, senza funzioni e senza risorse, che deve quindi costruirsi da sé nei mesi ed anni successivi.

La violazione del suddetto decreto è stata semplicemente una violazione DI FATTO da parte dello Stato. Una sentenza della Corte Costituzionale di molti anni dopo ha “svuotato” quel decreto, considerandolo una sorta di “norma transitoria”, con una patente contraddizione interna nel dispositivo della sentenza medesima, con la finalità evidente di dare copertura costituzionale a quello che era stato un evidente abuso.

 

Art. 43: Disponeva l’istituzione di una COMMISSIONE PARITETICA TRANSITORIA, nominata dai due esecutivi, l’Alto Commissario della Sicilia (antecedente della Regione) e il Governo dello Stato, di 4 membri, per DETERMINARE le norme transitorie relative al passaggio di ufficie e funzione dallo Stato alla Regione e alle “norme di attuazione” dello Statuto.

 

La Commissione non dovrebbe essere una Commissione permanente ma UNA TANTUM. Una volta attuato lo Statuto, e transitato il personale dallo Stato alla Regione, la Regione dovrebbe vivere di vita propria, attuando lo Statuto semplicemente per mezzo di leggi regionali. La norma infatti parla di “norme transitorie” e di “Alto Commissario”, figure ormai dopo 70 e più anni morte e sepolte. Nessuno vieta, ovviamente, FUORI DALLO STATUTO, a Regione e Stato di costruire tavoli tecnici e commissioni bilaterali, più o  meno paritetiche per coordinare l’opera dei due enti, ma nulla questo ha a che fare con la primitiva “Commissione Paritetica”.

Altra violazione è che lo Statuto ha bisogno di queste “primitive” norme attuative soltanto in due casi, esplicitati dalla norma: il primo è quello del passaggio della burocrazia dallo Stato alla Regione, con le relative funzioni e personale, il secondo è quello delle norme statutarie “incomplete” che hanno bisogno di legge dello stato per essere attuate, giacché alcune parti dello Statuto investono materie soggette a competenza esclusiva statale, come quelle relative alla Magistratura o alla Polizia. Per questo secondo ambito, invero, nulla impedisce di dare attuazione immediatamente per mezzo di ordinaria legge dello Stato. Il “decreto attuativo” impedisce tuttavia che una legge ordinaria vada a modificare una prerogativa della Regione, creando appunto una “fonte intermedia” tra le leggi costituzionali e quelle ordinarie. Si pone, quindi, nel tempo, il problema della modifica di queste norme, non regolato. A nostro avviso, data la natura pattizia delle norme in parola, lo Stato può naturalmente modificare con legge ordinaria i decreti attuativi originari, ma solo previa acquisizione di una delibera favorevole e conforme da parte del Governo della Regione. La gran parte delle norme dello Statuto, tuttavia, come ad esempio quelle sulla potestà legislativa, sulle modalità di esecuzione dei poteri amministrativi, sui referendum, non hanno alcun bisogno di norme attuative, in quanto “complete” e non inerenti al “passaggio degli uffici e personale”.

Altra violazione ancora è che la Commissione Paritetica è un vero e proprio ORGANO LEGISLATIVO e non una commissione consultiva dei governi regionale e statale. La Commissione “DELIBERA”, e, come era agli inizi, i suoi deliberati dovrebbero andare direttamente al Capo dello Stato che li traduce in Decreti del Presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato non ha poteri di negoziazione, o di discrezione politica, ma può limitarsi solo ad un controllo strettamente formale e preliminare di costituzionalità, esaurito il quale DEVE firmare quanto la Commissione regolarmente nominata avrà deliberato. Nella prassi degli ultimi decenni, invece, i decreti attuativi hanno inspiegabilmente assunto la forma di “decreto legislativo”, approvato in Consiglio dei Ministri, con il voto irrilevante del Presidente della Regione, invitato con il rango di Ministro. Veri decreti delegati IN ASSENZA DI LEGGE DELEGA! La Commissione si è ridotta, altrettanto inspiegabilmente, al ruolo di proposta per i deliberati del Consiglio dei Ministri. Spesso, peraltro, nei fatti il suo ruolo è ulteriormente svuotato giacché questa si limita ad apporre la propria firma a testi elaborati autonomamente dal Governo della Repubblica, con l’assenso, per mera accettazione senza discussione, di quanto elaborato dal Governo della Repubblica.

La permanenza della Commissione BLOCCA la funzione fisiologica della Regione nell’attuare direttamente lo Statuto, sottopoendone TUTTA la funzione legislativa a una serie di norme di rango intermedio tra quello costituzionale e quello ordinario, e quindi mortificando in modo permanente la funzione legislativa della Regione.

L’idea, inspiegabile, che tutte le norme statutarie abbiano bisogno di decreti attuativi, e non solo quelle in cui per la prima volta si trasferisce parte della burocrazia, PARALIZZA tutto l’impianto statutario, giacché su ogni articolo lo Stato ha buon gioco a inibirne l’attuazione invocando la “mancanza di decreti attuativi”.

La mortificazione del ruolo della Commissione ha infine SVUOTATO LA PARITETICITÀ, trasformando i decreti attuativi in atti SOSTANZIALMENTE UNILATERALI DA PARTE DELLO STATO, per mezzo delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri. Di fatto, poi, queste deliberazioni mortificano l’Autonomia nella sostanza, dando in detti decreti interpretazioni restrittive e abrogative dello Statuto, talvolta in aperto contrasto con il loro dettato letterale, in cui in genere si trasferiscono spese e funzioni alla Regione, lasciando le risorse e le decisioni di tipo politico saldamente in mano allo Stato.

 

 

 

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