J’Accuse – Una denuncia delle violazioni italiane allo Statuto siciliano – Autonomia legislativa
Continuiamo il nostro elenco delle violazioni che lo Stato italiano perpetra contro lo Statuto siciliano.
Oggi parliamo del Potere Legislativo.
- Introduzione
La legislazione regionale in Sicilia è demandata al suo parlamento regionale, l’Assemblea.
Gli articoli che regolano le funzioni dell’Assemblea si dividono in due gruppi: quelli che regolano le procedure legislative e assimilate, e quelli che delimitano gli ambiti di competenza della Regione rispetto allo Stato.
I primi sono dati dagli artt. 11, 12, 13, 13 bis. In genere, come quelli formali di cui alla puntata precedente, questi articoli, in sé ininfluenti sulle sorti della Sicilia sono pienamente attuati.
I secondi sono invece dati da tre articoli fondamentali: il 14 sulle competenze esclusive, il 17 sulle competenze concorrenti, il 18 sulle competenze di proposta. Questi ambiti invece sono stati violentemente compressi dallo Stato, come vedremo nel seguito.
Non tratteremo in questa sede, invece, della competenza esclusiva in materia di enti locali, perché è un tema che si intreccia con le competenze amministrative ed ha una sua dignità di tema autonomo. Ne tratteremo in coda tra gli “altri istituti dell’Autonomia”.
Non tratteremo parimenti delle competenze legislative in materia fiscale, perché anche queste è bene siano trattate separatamente nel capitolo “federalismo fiscale”. Per la stessa ragione tratteremo in quella sede dell’art. 19 che riguarda i bilanci e in genere le leggi di natura finanziaria.
Non tratteremo, infine, delle leggi elettorali di cui agli articoli 3, 8-bis e 9, di quelle relative al cambiamento della forma di governo di cui all’art. 41 bis, e dei relativi referendum abrogativi di cui all’art. 17 bis perché la materia è stata già trattata al capitolo precedente dedicato agli aspetti istituzionali generali.
- Il funzionamento dell’Assemblea e l’elaborazione della legislazione regionale
Come detto si tratta di articoli in gran parte di natura procedurale e privi di natura problematica.
Art. 11: Sulla convocazione ordinaria e straordinaria dell’Assemblea. Attuato.
Art. 12: Regolamenta l’iniziativa di legge, che può essere parlamentare, di governo o “popolare” (enti locali o cittadini, a sua volta), nonché la legislazione regolamentare di secondo livello, demandata al Governo regionale.
Di massima è attuato. Le leggi di iniziativa popolare sono state introdotte dalla riforma del 2001, e non sono state rese molto facili. L’innesto, come praticamente tutti i pochi emendamenti allo Statuto originale, è stato legislativamente piuttosto “maldestro”. Si fa infatti riferimento ai “consigli provinciali”, che a rigore in Sicilia non esistono perché – come vedremo – le province in Sicilia sono abolite dal successivo art. 15, e di fatto oggi sono sostituite da Liberi Consorzi e Città metropolitane. Un’interpretazione analogica deve quindi intendersi come riferita agli enti locali intermedi tra la Regione e i Comuni, comunque denominati, ai quali spetta, come ai Comuni stessi, la potestà di iniziativa legislativa. L’articolo, comunque pochissimo sfruttato, consentirebbe all’ANCI Sicilia di costituirsi in “Seconda Camera” della Regione, perché potrebbe in maniera sistematica proporre disegni di legge che, avvalorati dal consenso popolare, e magari sottoposti a referendum consultivo, difficilmente poi potrebbero non essere esitati dall’Assemblea.
Art. 13: Regola il perfezionamento, la promulgazione e l’entrata in vigore delle leggi regionali. Attuato.
Art. 13 bis: Introdotto nel 2001, regola i referendum regionali.
Qua l’attuazione è largamente deficitaria, ma la responsabilità è unicamente regionale. Il referendum propositivo, previsto, non è stato MAI regolato da legge regionale. Il referendum consultivo è stato regolato in modo da poter essere proposto solo su disegni di legge depositati e solo su iniziativa della maggioranza della stessa Assemblea. Quindi è uno strumento che può assumere valore solo per rafforzare con il consenso popolare provvedimenti particolarmente importanti, ma non può partire dal basso, vanificando così la sua natura di strumento di democrazia diretta. L’unico ad essere regolato e a poter partire dal basso, è quello abrogativo, ma l’altissimo quorum del 50% degli aventi diritto, lo ha – letteralmente – “strangolato nella culla”. Nel fatto la Sicilia dispone solo sulla carta di questi strumenti di democrazia diretta. Ma di questo non si può imputare nulla allo Stato.
Nel complesso questa parte dello Statuto o è pienamente attuata o presenta deficit unicamente di responsabilità locale.
- La potestà legislativa esclusiva
La potestà legislativa esclusiva significa che, sull’elenco di materie di cui all’art. 14, l’Assemblea dovrebbe poter legiferare come il Parlamento di uno Stato sovrano, avendo come UNICO LIMITE la Costituzione, cioè i principi generali e la I parte della stessa, che sono le parti che orientano la legislazione.
E qui le limitazioni all’attuazione invece sono state molto severe.
In primo luogo la Sicilia, a differenza delle altre quattro regioni a statuto speciale NON HA la limitazione delle “Leggi di grande riforma economico-sociale” della Repubblica. Le uniche limitazioni, ormai “spirate”, dovevano essere le “riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano”. Non essendoci stata alcuna di queste riforme, la legislazione siciliana non dovrebbe conoscere altro limite che quello costituzionale.
E qui interviene un primo abuso: una sentenza della Corte Costituzionale, pur di comprimere le competenze della Regione, ha “esteso” la limitazione presente nelle leggi costituzionali delle altre 4 regioni anche alla Sicilia, sulla base di un principio di analogia e sulla base del discutibile presuppposto del “mancato coordinamento” tra Statuto e Costituzione.
Questo “Cavallo di Troia” ha nella sostanza menomato gravemente la competenza esclusiva della Regione nelle materie ad essa riservate. Il legislatore statutario ha chiaramente stabilito un confine di competenza. Il legislatore costituzionale non ha introdotto questo principio generale, che è solo surrettiziamente sostenuto in via giurisprudenziale. In questo modo, e in modo sistematico, QUANDO LO STATO VUOLE COMPRIMERE AD LIBITUM LE COMPETENZE ESCLUSIVE DELLA REGIONE È SUFFICIENTE CHE INDICHI CHE QUESTA O QUELLA NORMA SONO “LEGGI DI GRANDE RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE”. E il gioco è fatto!
Lo Statuto garantisce uno spazio di autonomia esclusiva, ma poi il Parlamento della Repubblica, in maniera “del tutto discrezionale”, elegge questa o quella norma a “riforma economico-sociale”, e la potestà esclusiva sparisce.
Un’altra gravissima compressione giurisprudenziale è avvenuta per via lessicale. È sufficiente sfruttare il tenore letterale, ormai arcaico, dell’elenco di cui all’art. 14 per riservare allo Stato tutta la legislazione tranne un recinto talmente ristretto da non rispondere più ad alcuna funzione economica o sociale.
Ad esempio, ma su questo andrebbe fatto uno studio storico-sistematico su tutte le sentenze della Corte Costituzionale, è evidente che la gestione del territorio e la tutela dell’ambiente sono state attribuite, con il linguaggio in vigore nel 1946, alla competenza esclusiva della Regione. Del resto anche la Costituzione del 1947 non parlava di ambiente ma di “tutela del paesaggio”. Ma, mentre per la Costituzione, la Consulta è sempre pronta a dare una interpretazione storico-sistematica evolutiva, che adatta sistematicamente ai tempi le espressioni desuete, quando si tratta di potestà della Regione, la Consulta non perde occasione per attenersi al significato letterale, quasi da vocabolario, dell’espressione, mutilando così competenze vitali. Tra le competenze territoriali ambientali troviamo, esplicitamente “foreste”, “bonifica”, “usi civici”, “urbanistica”, “acque pubbliche”, “pesca e caccia”, “tutela del paesaggio”,….
In nome di questa competenza la Sicilia si è dotata in maniera autonoma di un sistema di Parchi naturali, riserve ed aree protette, senza alcun intervento da parte dello Stato. A un certo punto, senza modificare lo Statuto, entrano in Sicilia i “Parchi Nazionali”, e la Corte Costituzionale trova sistematicamente il cavillo per dire che la “tutela del paesaggio”, per noi, ma non per lo Stato, “non equivale” alla tutela dell’ambiente.
La malafede è dunque evidente. Vogliamo parlare del “terzo settore”? Esso è di competenza esclusiva della Regione, ma lo si dice con le parole del 1946: “pubblica beneficenza e opere pie”. Che fa lo Stato? Comprime il significato: le “opere pie” non ci sono più, ma passi che la Regione si occupi delle IPAB che ne hanno preso il posto, ma il Codice del Terzo Settore si applica alla Sicilia senza se e senza ma….
Sono certo che chi legge potrà dire “meno male”. Il legislatore siciliano si è spesso distinto per la sua inerzia. E se non fosse stato per l’applicazione delle leggi dello Stato, bene o male al passo coi tempi, ci ritroveremmo con le leggi italiane del 1946…
In realtà non è così, anzi è un circolo vizioso. A parte il fatto che con questo ampio spazio di legislazione, se fosse preso sul serio, l’Assemblea diventerebbe un Parlamento vero e proprio, quasi da stato sovrano, e quindi anche i vecchi 90 deputati sarebbero stati giusti giusti, perché avrebbero avuto un ambito di legislazione quasi pari a quello dello Stato che ne ha fino ad ora circa 1000. La mutilazione a 70 del 2013, in ogni caso, è diventata del tutto incongrua, se paragonata ai 205 deputati del Landtag della Baviera, ai 129 del Parlamento scozzese, ai 135 di quello Catalano o, per dire, ai 105 rappresentanti e 35 senatori di uno stato americano di pari dimensioni demografiche come l’Alabama.
Se la legislazione esclusiva fosse stata presa sul serio la società siciliana avrebbe preteso dall’Assemblea grandi leggi di riforma. Il dibattito politico interno sarebbe stato quello di una Nazione vera e propria.
La giurisprudenza abrogativa della Consulta invece ha mortificato questa attività e ne ha causato nel tempo una vera e propria atrofia.
Ma c’è di più. La riforma del 2001 ha esteso alle Regioni a statuto speciale competenze esclusive riconosciute alle regioni a statuto ordinario, per la “clausola di miglior favore”. Molte competenze, già “concorrenti”, sono state quindi attratte alla competenza esclusiva, almeno in teoria.
Da un combinato disposto, e da una interpretazione logica e analogica razionale, la Sicilia oggi avrebbe competenza esclusiva su:
- Gestione del territorio: foreste, bonifica, usi civici, urbanistica, acque pubbliche, pesca e caccia, tutela del paesaggio
- Enti locali ed ordinamento amministrativo: circoscrizioni (rinviamo), uffici ed enti regionali, stato giuridico ed economico di impiegati e funzionari della Regione, tra queste competenze pure l’annona, già concorrente, ma ora assorbita alle esclusive dalla riforma costituzionale del 2001 che non l’ha riservata allo Stato per le regioni a statuto ordinario
- Attività economiche non soggette a particolari restrizioni pubblicistiche: agricoltura, industria, commercio, servizi, turismo e vigilanza sullo stesso, compreso l’incremento della produzione agricola e industriale, e la valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli e industriali e delle attività commerciali (e dei servizi che nell’economia non terziarizzata del 1946 sono omessi)
- Risorse naturali e fonti di energia: miniere, cave, torbiere, saline
- Cultura ed istruzione primaria: musei, biblioteche, accademie, beni culturali
- Terzo settore
- Lavori pubblici (eccetto le grandi opere pubbliche di interesse “nazionale”), espropriazioni per pubblica utilità
- Ordinamento tributario (rinviamo)
- Comunicazioni e trasporti regionali di ogni genere (già concorrente, ma diventata esclusiva per la riforma del Titolo V del 2001, come visto sopra con l’annona)
- Assunzione di pubblici servizi (come sopra)
- Tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale (come sopra, e in più voce residuale)
- Tutte le materie che né lo Statuto, né la Costituzione riservano allo Stato o alla legislazione concorrente (come sopra)
Come si vede, quindi, la Regione ha in teoria gli strumenti per operare in modo esclusivo approssimativamente sull’80% dei temi di interesse legislativo come uno Stato a sé (con le concorrenti arriviamo a circa il 95%). Una potestà di importanza grandissima mortificata da invasioni di campo dello Stato, spesso anche senza parere della Corte Costituzionale, o addirittura di tipo regolamentare.
L’aggressione alla competenza esclusiva della Regione meriterebbe un dossier a parte. Vado a casaccio a mero titolo di esempio, appena con pochissimi esempi.
Una sentenza del 2015 mutila la competenza in materia di lavori pubblici, invocando la competenza statale in materia di ordine pubblico.
Una sentenza del 2010 sottrae la “produzione di energia” dalla “industria e commercio” facendo prevalere la norma generale dell’art. 117 Cost. sulla norma speciale dell’art. 14 Statuto, contravvenendo tanto a un principio generale dell’interpretazione della legge, quanto alla previsione speciale che le regioni a statuto speciale avrebbero dovuto mantenere le maggiori competenze riconosciute dai loro Statuti.
La legge di riordino della contabilità di Stato (il D. L.vo 118/2011) travolge, senza tanti complimenti, 60 anni di legislazione speciale in materia contabile.
Una sentenza del 2010 comprime le competenze esclusive in materia di motorizzazione civile (trasporti di interesser regionale) imponendo alla Regione il sistema informativo deciso dallo Stato.
Le norme di attuazione in materia di pubblica istruzione del 1985 “dimenticano” di attribuire ogni e qualunque ruolo alla Regione nel definire i programmi scolastici…
In una parola la competenza esclusiva è diventata semplicemente una barzelletta. Ci pensano i decreti attuativi a dirottarla, oppure direttamente gli interventi della legislazione statale, che la ignorano del tutto, o, in ultimo, le sentenze della Corte Costituzionale che 9 volte su 10 bloccano qualunque iniziativa legislativa degna di questo nome da parte dell’Assemblea.
A questo punto esito inevitabile è che l’Assemblea, sapendo di essere paralizzata in tutti i settori, non legifera più su niente, limitandosi a fare “leggi di recepimento”, in generale peggiorando le norme statali con qualche chiosa clientelare.
E dalle competenze esclusive è tutto.
- La potestà legislativa concorrente
La potestà legislativa concorrente è invece regolata, nella sua versione originaria, dall’art. 17. La differenza fondamentale con la precedente è che qui la legislazione regionale ha qualche limite in più. Non solo deve rispettare la Costituzione, ma anche i principi generali della legislazione statale, dai quali non può derogare.
La logica iniziale per cui era stata istituita questa fascia, con potestà di legislazione indebolita, era che si trattava di settori o troppo delicati per l’economia “nazionale” (come il credito e risparmio), o dove erano in gioco i diritti sociali o di cittadinanza (lavoro, salute,…). Così come nella parte della legislazione esclusiva era escluso che i dipendenti della Regione potessero avere un trattamento deteriore rispetto a quelli statali (e, a mio avviso, analogicamente, quelli degli enti locali siciliani rispetto ai corrispondenti delle altre regioni), lo spirito era quello che la Sicilia non doveva essere autonoma per fare “dumping sociale”, cioè per creare una riserva indiana con gabbie salariali o diritti di cittadinanza affievoliti rispetto a quelli degli altri cittadini. Per paradosso, invece, oggi chi nasce in Sicilia sperimenta esattamente l’opposto, cioè un affievolimento di fatto, se non di diritto, rispetto a tutti gli altri cittadini italiani. Per la medesima ragione, la previsione di livelli essenziali di prestazioni in tutto il territorio dello Stato, derivante questa volta dalla Costituzione “madre” e non dallo Statuto, è di ovvia applicazione alla Sicilia, giacché il diritto di eguaglianza che sottende questa previsione rientra tra i principi generali del diritto costituzionale, inderogabili per definizione.
L’idea di un’area di competenza “concorrente” è stata poi estesa alle altre regioni, speciali ed ordinarie, ma – dopo l’istituzione di queste ultime nel 1970 – si è rivelata fonte di confusione e di conflitti di competenza continui tra Stato e Regioni.
Per questa ragione la riforma del 2001 ha eliminato quasi del tutto le “competenze concorrenti” tra Stato e Regioni, lasciandola in pochissimi ambiti, ma vestendola da “doppia competenza esclusiva”: lo Stato sui principi generali, le Regioni sulle norme di dettaglio.
Nelle Regioni a Statuto Speciale, invece, questa competenza concorrente è rimasta in vigore, in attesa almeno di riforma degli statuti stessi, e de jure condendo NON SAREBBE MALE PENSARE DI ATTRARRE TUTTI QUESTI AMBITI DEFINITIVAMENTE ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA, ciò che sarebbe più in linea con la riforma del 2001.
Ad ogni modo, questa riforma ha ridefinito il perimetro delle competenze concorrenti ex art. 17, giacché alcune competenze prima esclusivamente statali ed ora concorrenti secondo la Costituzione, sono state attratte allo stesso regime dalla citata “clausola di maggior favore”, mentre altre competenze, già concorrenti, ma non riservate allo Stato dall’art. 117, sono state attratte alla competenza esclusiva.
Dell’elenco originario sopravvivono, quindi, solo i suddetti ambiti economici “delicati” (credito, assicurazioni e risparmio) e quelli citati di natura “sociale” (istruzione secondaria e università, sanità e in genere tutela della salute, diritto del lavoro, della previdenza e dell’assistenza sociale), “osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato”.
A questi la riforma del 2001 aggiunge molti ambiti, in passato riservati alla competenza esclusiva statale: professioni, ricerca scientifica e tecnologica, alimentazioni, ordinamento sportivo e ordinamento della comunicazione (includendo anche le telecomunicazioni e le frequenze dell’etere).
Se si sommano queste funzioni a quelle precedenti si vede come l’Assemblea non abbia praticamente limiti nella propria potestà legislativa.
Purtroppo la sorte di questo ambito della legislazione non è stato migliore, anzi – forse – peggiore, rispetto alle stesse materie soggette alla potestà esclusiva. Anzi, forse in questo ambito le violazioni dello Statuto sono realizzate direttamente per mezzo di leggi dello Stato che SEMPLICEMENTE IGNORANO l’ambito legislativo di dettaglio lasciato alla normazione regionale siciliana. I tentativi della Regione di legiferare in materia di credito e assicurazioni, ad esempio, sono stati mortificati facilmente da sentenze ad hoc della Consulta. La vigilanza sul credito ridotto solo al credito rurale e artigiano. La competenza sulle assicurazioni azzerata senza ragione. La tutela del risparmio, con la quale la Sicilia avrebbe potuto pure aprire una sua borsa valori indipendente da quella italiana, neanche a parlarne.
In tutti questi ambiti gli unici spazi che sono stati riconosciuti sono solo quelli relativi al diritto amministrativo per le funzioni pubbliche connesse ad alcune di queste competenze. Ma MAI la Regione ha potuto incidere realmente sui contenuti della disciplina legislativa in questi ambiti. IN UNA PAROLA LO STATO NON LO HA MAI PERMESSO.
Infine con il principio che in questi ambiti la legislazione regionale non può toccare i principi generali di quella statale, lo Stato ha buon gioco a enunciare nominativamente che tutta o quasi la legislazione in materia è di carattere generale, comprimendo la legislazione concorrente fino praticamente a zero.
- La potestà legislativa di proposta
Sulle poche materie che restano alla competenza dello Stato la Regione può persino legiferare, ma solo approvando “leggi-voto”, cioè disegni di legge che il Parlamento dello Stato ha poi il dovere di esaminare. Questa competenza, regolata dall’art. 18, non ha bisogno di particolari attuazioni, ma ciò perché, per quel pochissimo che è stato usato, lo Stato ha quasi sempre disatteso di affrontare i disegni di legge che provengono dalla Sicilia.
Per farsi un’idea della potenza legislativa teorica dell’Ars, riportiamo l’elenco di queste materie residue, sulle quali solo lo Stato ha l’ultima parola, ma sulle quali la Sicilia ha almeno un diritto di proposta.
Si tratta dell’elenco delle materie riservate allo Stato dall’elenco dell’art. 117, sempre che sia possibile individuare un “interesse della Regione”:
Politica estera e immigrazione
Rapporti con le confessioni religiose
Difesa e forze armate
Organi dello Stato e leggi elettorali
Ordinamento dello Stato e degli enti pubblici statali
Ordine pubblico e sicurezza
Cittadinanza, stato civile, anagrafe
I “quattro codici” (civile, penale, processuale civile e penale) e le leggi correlate, più le norme della procedura di giustizia amministrativa
Diritti di cittadinanza
Norme generali sull’istruzione secondaria e universitaria
Dogane, protezione dei confini e simili
Pesi, misure e determinazioni del tempo
Coordinamento informativo, statistico e informatico delle amministrazioni pubbliche
Opere dell’ingegno
Questi ambiti di competenza sono molto importanti per l’attuazione dello Statuto, giacché alcune parti dello stesso presuppongono una legge ordinaria dello Stato, come in materia di ordine pubblico e polizia. Cosa che può esser fatta su iniziativa della Regione solo per mezzo, appunto, di legge-voto.
- Potestà legislativa regionale, statale e dell’Unione Europea
Il quadro sopra delineato della divisione di competenze si incrocia con le competenze tolte, tanto allo Stato quanto alla Regione, ed attribuite all’Unione. Queste, senza scendere nel dettaglio, sono a loro volta esclusive, concorrenti, o complementari (cioè in cui, senza nulla togliere alle competenze esclusive degli stati, vedono un intervento sussidiario da parte dell’Unione).
Il quadro che ne deriva è assai complicato e non può essere qua richiamato.
Ma le competenze dell’Unione, Costituzione alla mano, non comprimono quelle regionali. Laddove si forma la volontà dell’Unione in Consiglio dei Ministri, il rappresentante italiano dovrebbe andare insieme al “Presidente regionale-Ministro” nelle materie di competenza della Regione. O andare a Bruxelles anche da solo, ma solo dopo delibera del CdM alla quale il nostro Presidente nel rango di Ministro sia stato invitato con diritto di voto e, nelle materie più importanti, visto che si tratta di materia legislativa, questi dovrebbe a sua volta attenersi alla volontà dell’Assemblea, espressa anche a mezzo di mozioni.
Nulla di questo ovviamente avviene! Da sempre, basta che una materia sia spostata in sede europea, perché lo Stato italiano, contravvenendo alla propria stessa Costituzione, consideri semplicemente revocata ogni competenza della Regione in materia, esclusiva o concorrente che sia.
- Conclusioni
Che dire in sintesi della Competenza legislativa regionale? Sulla carta si tratta praticamente di competenze da vero Parlamento statale. Forse per questo un tempo l’Assemblea era considerata la terza Camera dello Stato.
Di fatto però questa competenza è quasi azzerata. Gli strumenti sono molteplici.
Intanto i decreti attuativi dispongono ambiti di legislazione ristretti, in cui alla Regione sono lasciate solo competenze amministrative, diciamo “rogne”, mentre tutti gli ambiti di decisione politica sono strettamente nelle mani dello Stato.
Poi, in ogni caso, lo Stato legifera come un rullo compressore, travolgendo finanche le leggi già vigenti della Regione.
Ancora, la legislazione esclusiva è compressa ricorrendo all’artificio, non previsto dallo Statuto, ma inserito per via giurisprudenziale, delle “grandi leggi di riforma dello Stato”.
Poi, per la legislazione concorrente, si invocano i “principi e interessi generali della legislazione statale” per azzerare, più che comprimere, ogni residua competenza regionale in merito.
E infine, quand’anche questo non bastasse, abbiamo ormai migliaia di sentenze della Corte Costituzionale che, quando va bene, lasciano alla Regione appena le competenze delle regioni a statuto ordinario, se non meno, sia con i mezzi di cui sopra si è detto, sia facendo ricadere la legge regionale nei pochi ambiti riservati alla legislazione statale, sia, infine, incredibile a dirsi, facendo prevalere l’elenco delle competenze statali di cui all’art. 117 sulle competenze speciali riconosciute alla Regione. Si ha quindi un caso unico al mondo di legge generale che prevale su quella speciale, e non ci si avvede neanche della conseguenza assurda che da ciò deriva: se le competenze dello Stato ex art. 117 Cost. sono incomprimibili, e se tutte le altre sono demandate alla competenza esclusiva delle regioni a statuto ordinario, in cosa consisterebbe il margine più ampio di autonomia delle regioni a statuto speciale? La riforma del 2001 ha quindi AZZERATO ogni specialità ed ha abrogato implicitamente i nostri articoli 14 e 17? Non è così, perché la stessa legge ha garantito che le forme di maggiore autonomia già vigenti sarebbero state fatte salve.
Si è quindi in presenza di una vera e propria TRUFFA ai danni del Popolo Siciliano.
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