,

Lettera ai deputati e senatori siciliani per fermare lo scioglimento di Riscossione Sicilia

Riscossione Sicilia

Fatto:

Su impulso della Regione Siciliana lo Stato sta assorbendo, con l’art. 176 della Legge di Bilancio Riscossione Sicilia in Ader (organo dello Stato per la Riscossione)

Nei fatti l’autonomia amministrativa della Sicilia fa un passo indietro di portata storica.

La Riscossione è stata gestita sempre, anche nel quadro di leggi nazionali di indirizzo, da leggi regionali e da un’amministrazione, pubblica o privata, comunque organizzata dalla Regione.

All’origine i servizi di esattoria, organizzati per provincia, erano appaltati dalla Regione ai privati. In modo sommario può ricordarsi che intorno alla metà degli anni ’60 si realizzò un processo di concentrazione delle esattorie, in mano ai cugini Nino e Ignazio Salvo, poi risultati inseriti nel sistema criminale di gestione del settore da parte di Cosa Nostra, che arrivarono a controllare 7 province su 9.

Negli anni ’80 il servizio di esattoria fu centralizzato ed affidato in appalto a Montepaschi Se.Ri.T. una controllata di MontePaschi specificamente dedicata alla riscossione dei tributi.

La “pubblicizzazione” della Riscossione in Italia, che portò nel 2005 alla creazione di Equitalia spa, portò – in parallelo – alla costituzione di analoga società pubblica per la sola Sicilia: Riscossione Sicilia. A questa vennero accollate dubbie passività di Montepaschi Se.Ri.T. che ne condizionarono gli equilibri sin dalla nascita.

Fino al 2005, ad ogni modo, l’ordinamento vigente riconosceva pacificamente la devoluzione amministrativa di tutte le funzioni di riscossione alla Regione che durava dal 1947, al punto che questa autonomia presentava caratteri di eccezionalità anche nei confronti delle altre autonomie speciali.

 

Quadro costituzionale:

 

La materia è regolata dallo Statuto.

L’art. 20, primo comma, dello Statuto riconosce alla Regione piena autonomia in materia di funzioni esecutive ed amministrative su tutte le materie sulle quali la Regione vanta potestà legislativa esclusiva o concorrente. Su queste funzioni il Governo della Regione risponde unicamente all’Assemblea Regionale.

La competenza legislativa regionale in materia tributaria è, invero, stralciata da una menzione esplicita nell’art. 17 dello Statuto, e separatamente introdotta nell’art. 36. Ma – come si è visto – intanto la prassi legislativa ed amministrativa ha attratto non solo la materia impositiva, ma anche quella relativa all’accertamento e alla riscossione, al principio generale di devoluzione integrale alla Regione delle relative funzioni. E, più specificamente, questo principio è ribadito dal secondo comma dell’art. 37, che ricorda come le imposte che le società non residenti nell’Isola devono versare per la quota di reddito prodotta in Sicilia, è accertata e riscossa dagli organi regionali competenti.

La portata del 2° comma dell’art. 37 è inequivoca: se il legislatore costituzionale (statutario) ha sentito il bisogno di specificare che anche i soggetti non residenti sono pro quota soggetti all’ordinamento dell’accertamento e riscossione autonoma siciliana, a fortiori sono soggetti a tale ordinamento tutti i soggetti passivi residenti in Sicilia.

L’art. 37 dello Statuto, quindi, dispone né più né meno che la totale regionalizzazione degli uffici finanziari in Sicilia. Si potrebbe – ma è questione di decreti attuativi – discutere se questa regionalizzazione assorba anche funzioni tipicamente sovrane come gli uffici doganali o gli organi di polizia tributaria, ma – è certo – che l’ordinaria amministrazione dell’accertamento E della riscossione siano di spettanza regionale e una legge ordinaria (ancorché quella di bilancio) non può modificare un ordinamento costituzionale, per di più vigente.

 

Decreti attuativi

 

Sarebbe errato pensare che questa parte dello Statuto sia ancora in attesa di decreti attuativi e quindi non immediatamente applicabile, e non solo perché – come si è visto – DI FATTO essa è già applicata e vigente dal 1947.

La materia infatti è stata anche regolata dai corrispondenti decreti attuativi, anch’essi inviolabili da legge ordinaria.

All’avvio della macchina amministrativa regionale (1947-48) la Regione non disponeva di uffici finanziari propri, né lo Stato li aveva delegati alla Regione.  Sulla riscossione, appoggiata ad imprese private, la Regione optò senza indugi per una propria regolamentazione. Si optò invece, per il solo accertamento, per un “temporaneo” avvalimento degli uffici dello Stato. Per l’anno finanziario 1947/48 si provvide con un Decreto del Presidente della Regione che ordinò alle allora Intendenze di Finanza di “girare” alla Regione uno specifico elenco di tributi; dall’anno finanziario successivo in poi, questo “ordine” fu codificato in un decreto attuativo “provvisorio”. Questo, all’art. 2, mai abrogato, così recita: “La Regione riscuote direttamente le entrate di sua spettanza” e, al successivo art. 3, “Fino a quando non sarà intervenuto il passaggio alla Regione dei servizi ad essa spettanti e del personale addettovi, lo Stato continuerà a provvedere…».

 

La materia è stata regolata infine dal VIGENTE decreto n. 1074/1965, che ha né più né meno cristallizzato la condizione del 1948: avvalimento della burocrazia statale per l’accertamento… sino a nuova disposizione, mantenimento dell’ordinamento regionale vigente per la riscossione.

Così il vigente art. 8 del suddetto decreto:

«Per l’esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla Regione ai sensi dell’art. 20 dello Statuto [restando dimostrata l’attrazione a questo articolo di cui sopra si diceva], essa si avvale, fino a quando non sarà diversamente disposto, degli uffici periferici dell’amministrazione statale…. Le piante organiche degli uffici finanziari, di cui la Regione si avvale, sono stabilite dallo Stato, d’intesa con la Regione.

All’esazione delle entrate di spettanza della Regione, costituite da imposte dirette riscuotibili mediante ruoli [fattispecie non più esistente oggi] si provvede a norma delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a mezzo degli agenti di riscossione di cui alle disposizioni stesse.

Alla riscossione delle entrate di natura diversa da quella suindicata, la Regione può provvedere direttamente o mediante concessioni».

 

Il quadro è dunque chiarissimo. L’accertamento e l’amministrazione finanziaria spetta alla Regione che, TEMPORANEAMENTE, si avvale dell’Agenzia delle Entrate dello Stato, alla cui organizzazione degli uffici in teoria dovrebbe pure partecipare, in attesa del totale trasferimento di funzioni e personale. La riscossione (essendo scomparsa la figura dell’imposta diretta riscossa mediante ruoli e non mediante autodichiarazione) è di competenza esclusiva della Regione, legislativa ed amministrativa.

 

L’art. 176 del disegno di Legge di Bilancio si muove quindi FUORI dall’ordinamento vigente ed è quindi incostituzionale.

 

Nella sostanza politica del fatto:

 

Nella sostanza economica e politica, la Regione sta cercando di accollare allo Stato una gestione della riscossione diventata antieconomica e che, nel collasso che si sta vivendo per la pandemia Covid-19, ha portato la Società regionale di riscossione ad una condizione di vero e proprio dissesto.

 

Per far questo non si sta facendo scrupolo di smantellare anche quel piccolo pezzo, certo non remunerativo, di autonomia finanziaria che le rimane. L’Autonomia finanziaria della Regione siciliana si basa invece su tre pilastri: autonomia impositiva, devoluzione degli uffici finanziari e riscossione. La Sicilia deve prendersi tutte queste funzioni, non solo perché previste dalla Costituzione, ma perché indispensabili per il superamento di una condizione di dualismo interno che rasenta l’economia coloniale, e per la quale i padri costituenti e statutari hanno pensato a questa soluzione strutturale.

Gli unici rapporti finanziari tra Stato e Regione, ad ordinamento vigente, devono consistere nel pagamento dei tributi erariali (2° comma art. 36) con i quali la Sicilia paga le (poche) funzioni comuni svolte dallo Stato e, viceversa, i versamenti dallo Stato per il recupero del gap infrastrutturale (art. 38) e per garantire i “livelli essenziali di prestazioni”, quando la capacità contributiva intrinseca della Sicilia non fosse sufficiente a garantire i diritti di cittadinanza o lo svolgimento di funzioni essenziali. Per il resto le finanze siciliane e italiane, per ordinamento costituzionale, dovrebbero essere del tutto autonome, ivi incluse quelle delle autonomie locali.

L’ordinamente vigente è questo e non può esser modificato con un tratto di penna.

 

Le funzioni di “Riscossione Sicilia” attengono a un servizio pubblico essenziale e Stato e Regione hanno l’obbligo di una leale collaborazione, nel quadro dell’ordinamento costituzionale, per far sì che questo servizio non solo non venga interrotto, il che sarebbe devastante, ma possa essere rilanciato in modo moderno ed efficiente.

 

La soluzione c’è, ma prima si deve distinguere tra il problema contingente (“crisi da Covid 19”) e il problema strutturale (il debito pregresso della società).

 

Possibile soluzione legittima e costituzionale

 

La soluzione non può essere quella che lo Stato, mentre devolve funzioni a regioni “forti” del Nord, “si rimangia” pezzi di autonomia contro le regioni economicamente più deboli. Questa soluzione appare inaccettabile moralmente, prima ancora che politicamente o giuridicamente.

 

La soluzione va indicata separatamente per gli aspetti congiunturali e quelli strutturali.

Il blocco delle cartelle, che è fenomeno congiunturale, è dovuto ad una azione dello Stato. Lo Stato non può dire alla Sicilia: “Noi blocchiamo le cartelle, ma poi il costo te lo paghi tu”. Lo stesso ristoro che lo Stato ha dato ad Ader oggi lo deve a Riscossione Sicilia.

 

Il riaggiustamento strutturale della Società invece è altra cosa, e ricade sulla responsabilità e sulle iniziative della Regione.

 

Lo Stato oggi è pronto a mettere sul piatto 300 milioni per contributo in conto capitale per il subentro. Questo contributo azzera le passività di Riscossione e garantisce per un paio d’anni, a spanne, il funzionamento di Riscossione in Sicilia.

 

Noi proponiamo allo Stato di “risparmiare”: lo Stato versi SOLTANTO 150 milioni, la metà dunque, per far fronte ad una situazione imprevista e che non è  certo imputabile alla Regione siciliana. Pretenda, in cambio, un percorso di risanamento societario, anche con una forma transitoria di gestione congiunta (una sorta di commissariamento) affinché la Regione non sfugga per contro alle proprie responsabilità.

 

Se alla Regione servono, ad esempio, altri 150 o 200 milioni per rimettere definitivamente in carreggiata la sua società di riscossione, si può agevolmente cartolarizzare una parte delle risorse future che le spetteranno a valere sul Recovery Fund, per mezzo – ad esempio – di un’anticipazione da parte della Bei, la quale erogherebbe subito la liquidità trattenendo l’interesse alla Regione e poi incasserebbe dallo Stato, alla sua disponibilità, quanto oggi spetta alla Sicilia, o – meglio – una quota di quanto oggi spetta alla Sicilia per il suddetto fondo.

Non dimentichiamo, infatti, che al Mezzogiorno spetta il 40% del Recovery fund e che una quota di questa quota dovrà certamente essere di spettanza della Regione siciliana che nell’Isola si surroga allo Stato in moltissime funzioni.

 

La soluzione tecnica si trova, e – in uno – Regione e Stato devono trovare una soluzione legislativa che garantisca il finanziamento stabile e strutturale della Società di riscossione siciliana nel medio termine.

Fermo restando che in questo momento è lo Stato ad essere nel complesso inadempiente.

È lo Stato, infatti, che deve retrocedere alla Regione l’intera Agenzia delle Entrate in Sicilia, e non viceversa la Regione che deve retrocedere l’agenzia di riscossione.

Una volta regionalizzata l’Agenzia delle Entrate sarà la Regione che, con propria legge, si uniformerà al modello statale sciogliendo la propria società di riscossione e incorporandola nell’amministrazione finanziaria, esattamente come lo Stato ha fatto con Equitalia.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento