Un nuovo Statuto per la Sicilia? Sì, ma questo!
In questi giorni mi perviene (capita di tanto in tanto) di una “bozza di nuovo Statuto” per la Sicilia redatta qualche anno fa. Si tratta, spesso di “normalizzazioni”. Io, dopo tanti anni di studio sulle sentenze abrogative della Corte Costituzionale, un’idea ce l’avrei, che salva la conquista del 1946, ma la para dai colpi delle sentenze abrogative.
E decostituzionalizza la Forma di Governo (Assemblea, Governo, etc.). Quella poi ce la decidiamo da soli.
Buona lettura.
Bozza di disegno di Legge Costituzionale da approvare da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana come legge voto e da sottoporre a referendum consultivo. Un referendum per la (quasi) Indipendenza.
Legge Costituzionale Fondamentale sull’Autonomia Siciliana
Norme generali
Art. 1 – La Sicilia, con le isole ad essa adiacenti e storicamente appartenenti ad essa, è costituita in Regione autonoma nell’ambito della Repubblica italiana e, con questa, dell’Unione Europea. Capitale regionale della Sicilia è Palermo.
Le norme speciali di questa legge costituzionale assolvono alle funzioni prescritte dalla Disposizione finale n. XVII della Costituzione, sono parte integrante della Costituzione medesima, e derogano alle norme generali in essa contenute.
La Regione, per mezzo del suo organo legislativo costituito in Assemblea Regionale Costituente alle prime elezioni regionali successive all’entrata in vigore di questa legge, si doterà con legge regionale di un proprio Statuto nel quale saranno determinati gli organi della Regione e il loro funzionamento, norme di indirizzo per l’attività legislativa ed amministrativa della Regione, nonché tutte le altre norme necessarie al migliore funzionamento della Regione medesima, ivi comprese quelle relative alla modifica dello Statuto stesso. Tali norme saranno subordinate a quelle contenute in questa e nelle altre leggi di rango costituzionale, ai principi generali degli ordinamenti liberali e democratici e sovraordinate a tutta la legislazione regionale.
In ogni caso la Regione dovrà dotarsi di un organo legislativo democraticamente eletto e di un organo esecutivo, alle dipendenze del Presidente della Regione, responsabile politicamente di fronte all’organo legislativo.
Art. 2 – Le norme della presente Legge che derogano ai Trattati europei saranno oggetto di apposita negoziazione con l’Unione Europea finalizzata all’aggiunta di un protocollo ai Trattati in cui venga riconosciuta la peculiare condizione istituzionale della Sicilia.
Art. 3 – Nome ufficiale della Regione autonoma della Sicilia è “Regione Siciliana”; sua bandiera è la Trinacria su sfondo giallo e rosso; suo stemma è quello storico del Regno di Sicilia, ovvero le due Aquile inquartate su bande gialle e rosse.
Lingua ufficiale della Regione è la lingua italiana. La lingua siciliana è tuttavia riconosciuta come lingua regionale tutelata ai sensi della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie; la Regione tutela altresì le proprie minoranze linguistiche storiche.
Art. 4 – Il sistema delle autonomie locali siciliane costituisce un ordinamento autonomo complessivo. Gli enti pubblici aventi sede in Sicilia, le società a partecipazione di controllo pubblico aventi sede in Sicilia, gli enti locali siciliani ed ogni altra forma di ente pubblico o impresa pubblica aventi sede in Sicilia sono soggetti alla legislazione esclusiva, alla vigilanza ed al controllo da parte della Regione. Nessun ente, impresa o società a controllo statale può operare in Sicilia al di fuori di quanto previsto in questa Legge.
In ogni caso le autonomie locali siciliane, incentrate sui Comuni, dovranno essere dotate della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria e la legislazione regionale dovrà rispettare i principi generali di sussidiarietà verticale ed orizzontale.
Titolo I – Potere legislativo
Art. 5 – Le norme di legge applicabili in Sicilia hanno le tre seguenti fonti di produzione:
- Unione europea;
- Repubblica italiana;
- Regione siciliana.
L’Unione europea ha competenze esclusive, concorrenti o complementari, nei campi stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 3, 4 e 6 del Trattato sul funzionamento dell’Unione. Deroghe a queste competenze saranno riconosciute a seguito dei negoziati e del protocollo approvato ai sensi dell’art. 2 di questa Legge e delle altre norme in essa contenute.
La Repubblica italiana, laddove non confligga con le competenze europee, ha competenza legislativa esclusiva, per ciò che concerne la Sicilia, unicamente sui seguenti settori:
- Politica estera e rapporti internazionali dello Stato;
- Rapporti dello Stato con l’Unione europea;
- Diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea;
- Immigrazione;
- Difesa e forze armate;
- Sicurezza dello Stato;
- Armi, munizioni ed esplosivi;
- Moneta, fatte salve le competenze regionali riconosciute dalla presente Legge;
- Tutela della concorrenza, fatta salva la previsione di un’autorità amministrativa autonoma per la vigilanza sulla stessa;
- Sistema valutario;
- Sistema tributario e contabile dello Stato;
- Perequazione nazionale delle risorse finanziarie, fatte salve le competenze regionali riconosciute dalla presente Legge;
- Organi dello Stato e relative leggi elettorali;
- Referendum statali;
- Elezione del Parlamento europeo;
- Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, senza pregiudizio per la devoluzione amministrativa prevista dalla presente Legge;
- Ordine pubblico e sicurezza, fatta salva la devoluzione amministrativa alla Regione delle relative funzioni e ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- Cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- Giurisdizione e norme processuali, fatto salvo l’obbligo di previsione del decentramento degli organi giurisdizionali;
- Ordinamento civile e penale, salva la possibilità di deroghe marginali in materia civile e commerciale per rispondere ad esigenze specifiche della Sicilia;
- Giustizia amministrativa, fatto salvo l’obbligo di previsione del decentramento degli organi giurisdizionali;
- Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- Pesi, misure e determinazione del tempo;
- Coordinamento informatico, statistico e informativo dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale;
- Opere dell’ingegno
- Norme generali sull’istruzione universitaria, sulle professioni e sulla ricerca scientifica e tecnologica;
- Norme generali sulla tutela del risparmio e dei mercati finanziari;
- Norme generali sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria;
- Norme generali sulla tutela e sicurezza del lavoro, sulla legislazione sociale e del lavoro;
- Norme generali sulla tutela della salute e sull’alimentazione;
- Norme generali sui grandi trasporti di interesse ultraregionale;
- Norme generali sul credito e sulle assicurazioni.
Su tutti gli altri settori la competenza legislativa spetta in modo esclusivo alla Regione siciliana.
Le leggi dello Stato su settori diversi rispetto a quelli stabiliti nel terzo comma di questo articolo non sono applicabili alla Sicilia, anche in assenza di una specifica previsione in tal senso, a meno che non vi sia una formale legge di recepimento da parte della Regione siciliana. La legge dello Stato fissa, fatto salvo il possibile ricorso alla giurisprudenza costituzionale per conflitto di competenza, quali norme debbano essere considerate generali, e quindi applicabili anche al territorio della Regione siciliana, nei campi in cui tale espressione è prevista, fatta salva la possibilità di ricorso della Regione quando tale previsione si spinga a un livello di dettaglio tale da eludere la previsione costituzionale che la competenza statale debba esplicarsi solo sulla normativa generale.
Al fine di evitare incertezze nel diritto vigente nell’Isola, un ufficio permanente alle dipendenze del massimo organo di giustizia amministrativa della Sicilia, provvederà con continuità a dare formale “esecutoria” delle leggi dello Stato, o anche soltanto delle norme generali delle stesse, ove tale espressione è prevista, applicabili al territorio della Regione. Contro l’esecutoria o contro il diniego di esecutoria è ammesso ricorso presso l’Alta Corte per la Regione Siciliana.
Una deputazione regionale ristretta, sotto forma di commissione parlamentare, può disporre il recepimento di provvedimenti legislativi statali, anche per mezzo di un osservatorio permanente, ritenuti di interesse per la Sicilia, in attesa che la Regione eserciti la propria potestà legislativa in materia.
Art. 6 – Sui campi di competenza esclusiva dello Stato la Regione ha la possibilità di elaborare leggi-voto di proposta legislativa da sottoporre poi alla discussione ed alla approvazione delle Camere.
Art. 7 – La legislazione regionale incontra quali unici limiti, oltre a quelli stabiliti in questa Legge, nelle leggi e decreti attuativi della stessa e nel suo Statuto, quelli statuiti espressamente nei Principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nella Parte I della stessa, nelle leggi costituzionali a queste parti connesse, nonché quelli derivanti da obblighi di natura internazionale.
Titolo II – Potere esecutivo
Art. 8 – Su tutte le materie di propria competenza legislativa, comprese quelle su cui lo Stato fissa norme di carattere generale che hanno vigore anche per il territorio della Regione, ogni funzione esecutiva ed amministrativa spetta alla Regione o agli enti, locali e non, cui questa li deleghi con propria legge.
Art. 9 – Su tutte le materie di competenza legislativa statale, ad eccezione di quelle in cui lo Stato abbia solo la potestà di emanare norme generali che hanno vigore anche per il territorio della Regione, l’amministrazione resta inquadrata nello Stato ma con costituzione di un Ministero posto sotto le dirette dipendenze del Presidente della Regione, che lo suddividerà al suo interno in Ripartizioni corrispondenti ai Ministeri nazionali. In tale veste di Ministro il Presidente della Regione partecipa al Consiglio dei Ministri, anche per mezzo di delegato, senza diritto di voto unicamente sulle materie che non esplicano i loro effetti sulla Regione.
L’ordine pubblico in Sicilia è garantito dalla Polizia di Stato, secondo norme di competenza esclusiva statale, ma posta alle dipendenze del Presidente della Regione, il quale ne risponde solo all’organo legislativo siciliano, fatti salvi l’assunzione di poteri di controllo della polizia da parte dello Stato in Sicilia in casi eccezionali per gravissimi motivi di ordine pubblico o per il mantenimento dell’unità dello Stato.
Art. 10 – Le autorità amministrative di vigilanza, regolate da legge dello Stato, in Sicilia sono distinte da quelle nazionali con sostituzione degli organi della Regione a quelli dello Stato in ogni corrispondente funzione. Il loro funzionamento è regolato da atto esecutivo regionale.
Art. 11 – Resta sottratta alla devoluzione amministrativa di cui all’articolo 9 l’amministrazione della Difesa effettivamente destinata alla difesa nazionale. Le Forze Armate ubicate in Sicilia avranno un loro comando distinto e sottoposto direttamente al Ministero della Difesa. Il Presidente della Regione potrà chiederne il comando transitorio in casi eccezionali per motivi di ordine pubblico.
Titolo III – Potere giudiziario
Art. 12 – La magistratura ordinaria, civile e penale, quella amministrativa, quella contabile ed ogni altro organo giudicante troveranno in Sicilia ogni grado di giudizio, anche per mezzo di sezioni staccate di organismi centrali di giurisdizione, senza alcuna eccezione.
La nomina dei Giudici preposti alle sezioni staccate in Sicilia degli organismi giurisdizionali centrali deve ottenere l’approvazione dell’organo esecutivo regionale.
Art. 13 – La costituzionalità delle leggi regionali, nonché la loro conformità rispetto alle norme statutarie adottate con legge regionale ordinaria, l’applicabilità delle norme statali al territorio della Regione e in genere ogni conflitto di competenza tra Stato e Regione, nonché le cause penali di appello per reati dei membri dell’Esecutivo regionale compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, sono di competenza dell’Alta Corte per la Regione Siciliana, con sede in Palermo.
Sulle suddette cause penali la competenza di primo grado sarà quella del Tribunale dei Ministri, in conformità alle analoghe norme che regolano la materia per i Ministri della Repubblica. Sulle stesse è ammesso ricorso, per sole questioni di legittimità, alla Corte Costituzionale.
L’Alta Corte è composta di tre giudici della Corte Costituzionale, eletti dalle Camere contestualmente al rinnovo dei componenti della suddetta corte, tre giudici nominati dall’organo legislativo della Regione, tra persone di comprovata competenza in materia giuridica, e di un Presidente, eletto a maggioranza dai sei precedenti, anche tra cittadini europei non appartenenti alla Repubblica. La durata del mandato è la medesima dei giudici della Corte Costituzionale. Sono consentite norme transitorie difformi, stabilite con legge dello Stato, al solo fine di garantire l’avvio delle attività dell’Alta Corte.
Il Parlamento della Repubblica nomina altresì un Procuratore presso l’Alta Corte con il compito di promuovere i giudizi di costituzionalità presso la stessa e di istruire le accuse in sede penale; la durata del suo mandato è pari a quella degli altri giudici costituzionali.
Art. 14 – I giudizi dell’Alta Corte possono essere proposti in via principale dal Presidente della Regione e dal Procuratore presso l’Alta Corte, e, in via incidentale, sollevati dalla magistratura. Le leggi regionali promulgate in assenza o pendenza di ricorso non comportano alcuna responsabilità e saranno successivamente annullabili dalla giurisprudenza costituzionale ma non dichiarabili nulle, se non in caso di vizi gravissimi che violino i diritti dell’uomo, i principi dello stato di diritto e l’ordinamento democratico della Repubblica.
Titolo IV – Economia e finanza
Art. 15 – Tutto il demanio e il patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato ubicati in Sicilia passano di diritto alla Regione con la sola eccezione di quello militare e di quello relativo alle infrastrutture ubicate in Sicilia la cui utenza sia in prevalenza esterna alla Sicilia.
Ai sensi del precedente comma sono considerati anche i beni intestati a enti e società che siano in ogni modo emanazione dello Stato e sotto il suo controllo.
Il passaggio non comporta alcun provvedimento amministrativo ma opera di diritto ad un anno dall’entrata in vigore della presente Legge. Lo Stato dovrà identificare entro tale anno, di concerto la Regione, l’elenco delle infrastrutture di interesse nazionale da mantenere al demanio statale. Nell’impossibilità di determinare di comune accordo tale elenco, tutto il demanio e il patrimonio statale passeranno comunque provvisoriamente alla Regione con la sola eccezione di quello militare e lo Stato emetterà un suo provvedimento unilaterale di determinazione dei beni di propria competenza che sarà sottoposto, per la parte non accettata dalla Regione, al sindacato di merito da parte dell’Alta Corte.
Lo Stato potrà ricostruire dopo l’entrata in vigore della presente legge soltanto patrimonio disponibile e a titolo oneroso. Tali beni potranno essere costituiti in demanio o patrimonio statale indisponibile quando ne ricorrano i presupposti ai sensi dei precedenti commi.
La distrazione di un bene appartenente al demanio o patrimonio indisponibile dello Stato dalla destinazione militare o dalla destinazione a servizio di prevalente utenza esterna alla Sicilia attrae di diritto il bene al demanio o al patrimonio regionale.
Art. 16 – Ogni spesa, fatte salve quelle relative alla difesa ed alla sicurezza nazionale, e ogni entrata derivanti dalle acque territoriali, dalla zona limitrofa, dalla piattaforma continentale e dallo spazio aereo prospicienti il territorio della Regione Siciliana, sono di competenza esclusiva della stessa.
Art. 17 – La legislazione tributaria e quella relativa a qualunque tipo di entrata pubblica, ivi compresa quella relativa all’accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate, è di competenza esclusiva della Regione senza alcuna eccezione. Tutte le entrate pubbliche riscosse in Sicilia o che in Sicilia maturano il loro presupposto giuridico sono di competenza e sono accertate e riscosse dalla Regione per mezzo di propri organi.
Art. 18 – La Regione devolve allo Stato per la difesa, la rappresentanza diplomatica e consolare, il funzionamento degli organi politici dello Stato e la propria quota di servizio del debito pubblico nazionale, una somma annuale pari ad un ventesimo delle proprie entrate per imposte dirette sul reddito e per imposta sul valore aggiunto.
Come clausola di salvaguardia per lo Stato, se la Regione adotta aliquote di imposte sul reddito o sul valore aggiunto minori di quelle in vigore nel restante territorio dello Stato, il ventesimo del gettito è calcolato sul gettito teorico in assenza di fiscalità di vantaggio.
Come clausola di salvaguardia per la Regione, qualora, anche prendendo a riferimento le medesime aliquote in vigore nel restante territorio dello Stato per le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, il gettito non risultasse sufficiente a definire i “Livelli Essenziali di Prestazioni”, definiti pro capite con legge dello Stato, lo Stato interviene a favore della Regione con intervento perequativo a ristoro del gettito incapiente. Il mancato gettito dovuto, invece, esclusivamente, a eventuali norme tributarie di maggior favore disposte dalla Regione, sarà a intero carico di quest’ultima.
Lo Stato potrà comunque dare alla Sicilia risorse aggiuntive, per spese di parte corrente, finalizzate alla coesione economica e sociale ed ai diritti di cittadinanza.
Art. 19 – La Regione si fa carico di ogni spesa pubblica relativa al proprio territorio ed alla propria cittadinanza, compreso l’onere di rendere finanziariamente autonomi i propri enti locali, per mezzo di tributi propri, compartecipazioni a tributi regionali o trasferimenti, su tutte le materie sulle quali esercita il proprio potere esecutivo originario o per delega dal Governo dello Stato.
Fanno eccezione i trattamenti previdenziali ed assistenziali, fino a quando questi non saranno trasferiti progressivamente a enti regionali.
Art. 20 – La Regione, per le spese in conto capitale, dispone di un trasferimento da parte dello Stato pari alla metà del mancato gettito da imposte sul reddito derivante dal minore reddito pro capite rispetto alla media nazionale. Qualora detto differenziale dovesse essere a favore della Sicilia, sarà questa a versare un ventesimo del proprio surplus, parimenti calcolato, per analoghe spese in conto capitale dello Stato in aree a ritardato sviluppo economico.
Art. 21 – La determinazione delle grandezze relative ai trasferimenti dallo Stato alla Regione e da questa allo Stato, ai sensi dei precedenti articoli, saranno stabiliti annualmente da una Commissione Tecnica Paritetica, nominata in quattro componenti a metà dai due esecutivi.
Titolo V – Rapporti con l’Unione europea
Art. 22 – Il territorio della Regione siciliana è costituito in Zona Economica Speciale dell’Unione, nello spirito dell’art. 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione, secondo i principi ispiratori di questo Titolo e secondo le modalità indicate all’art. 2 di questa legge.
Art. 23 – La Sicilia ha una rappresentanza distinta nel Parlamento Europeo, nel Comitato delle Regioni, nel Comitato Economico e Sociale, con numero di rappresentanti determinato in maniera analoga a quella dei Paesi membri.
L’Unione europea istituisce in Sicilia una propria sede periferica di rappresentanza.
Art. 24 – Sulle materie di competenza regionale e sulla formazione degli atti europei che determinano il costo dei trasporti da e per la Sicilia, il rappresentante italiano in Consiglio dei Ministri dovrà concordare preventivamente la posizione italiana con la Regione Siciliana.
Art. 25 – La Sicilia dispone, in sostituzione dei fondi strutturali europei, di fondi per la cooperazione negoziati direttamente tra la Regione e l’Unione europea.
Art. 26 – La Regione mantiene tutte le proprie competenze legislative ad eccezione di quelle riguardanti lo Spazio Economico Europeo. La materia tributaria resta in ogni caso di competenza esclusiva siciliana, fatti salvi gli obblighi europei in materia di imposta sul valore aggiunto e sul coordinamento delle imposte indirette. Sui settori per cui opera la deroga di cui al presente articolo la competenza europea sarà soltanto di tipo complementare, nelle modalità disposte dall’art. 6 del Trattato sul funzionamento dell’Unione.
Art. 27 – Il territorio della Regione siciliana è posto fuori dalla linea doganale europea e sottoposto ad un regime doganale proprio. In ogni caso le transazioni di beni e servizi siciliani non possono avere nessun tipo di barriere doganali da e verso l’Unione europea, mentre i beni e servizi importati dall’esterno dell’Unione possono transitare dal territorio dell’Unione alla Sicilia o viceversa solo se assoggettati alle relative tariffe doganali.
La Regione ha la Facoltà di istituire per il Porto di Messina e per le Isole Pelagie e Pantelleria una zona franca in totale esenzione di dazi e imposte indirette
Art. 28 – La Sicilia è in unione monetaria permanente con il resto d’Italia e, nella vigenza dell’adesione della Repubblica italiana all’Unione Monetaria Europea, con l’eurosistema.
Le funzioni attribuite dai trattati europei alla banca centrale nazionale sono devolute ad apposita banca centrale regionale per il territorio della Regione siciliana.
La banca centrale regionale avrà una partecipazione minoritaria della Banca d’Italia, non superiore ad un quinto del capitale, e, per il resto, avrà il capitale suddiviso a metà tra la Regione e i Comuni, le cui quote varieranno con revisione quinquennale in proporzione alla popolazione, alla superficie ed al prodotto interno lordo.
Il decreto attuativo dell’istituzione della banca centrale regionale, emanato in conformità alle disposizioni finali di questa legge, garantirà in ogni caso l’autonomia degli organi di governo della stessa.
La banca centrale regionale emetterà la moneta metallica spettante proporzionalmente alla Sicilia per mezzo di apposita zecca.
La banca centrale regionale potrà stabilire liberamente la quota di moneta bancaria emessa dalla stessa e quella riservata al sistema bancario per mezzo della fissazione della riserva frazionaria.
La banca centrale regionale colloca la moneta emessa attraverso prestiti della stessa al sistema bancario, alla Regione, anche ad interesse nullo, e, dietro autorizzazione di questa, ai Comuni ed agli altri enti locali dell’Isola.
Ogni provento derivante dalla funzione di emissione monetaria, dedotte le spese di gestione e i prudenti accantonamenti al patrimonio della banca centrale regionale, è di spettanza della Regione siciliana.
Le riserve valutarie ed auree della banca centrale regionale sono di proprietà della Regione siciliana, ma la loro gestione è sottratta alla discrezionalità degli organi di governo della stessa. La banca centrale regionale potrà devolvere alla Regione soltanto le eventuali eccedenze di riserve valutarie ed auree, sentito il parere della Banca Centrale Europea.
Art. 29 – La Regione può ricorrere liberamente all’indebitamento nel solo rispetto degli obblighi derivanti dai trattati europei con riferimento ai limiti massimi dell’indebitamento stesso. Fra questi obblighi non rientrano quelli derivanti dal Trattato sul Meccanismo Europeo di Stabilità; nondimeno resta l’obbligo di tendenziale pareggio di bilancio, nel lungo termine, tenuto conto delle necessità di ricorrere all’indebitamento per superare fasi congiunturali negative con manovre anticicliche o per la realizzazione di spese in conto capitale.
Il debito regionale può essere contratto anche sotto forma di prestiti interni per mezzo di titoli al portatore infruttiferi che abbiano valore di mezzo legale di scambio per l’estinzione di obbligazioni esclusivamente all’interno del territorio della Regione siciliana ed ai rapporti tra cittadini, imprese ed enti italiani residenti o aventi sede nella Regione. La Regione deve accettare tali titoli anche per le estinzioni di obbligazioni tributarie. Il debito contratto ai sensi del presente comma non rientra nei limiti di cui al comma precedente ma non può superare comunque la metà dell’aggregato monetario di massima liquidità costituito dal denaro circolante, metallico o cartaceo, dai depositi a vista su conto corrente, e dagli altri strumenti di pagamento a questi equivalenti.
Art. 30 – La Regione potrà istituire una “Banca d’Interesse Regionale” anche con struttura cooperativa del capitale sociale o con “golden share” pubblica, gestita secondo criteri di piena economicità, come strumento finanziario della propria politica economica, industriale e sociale. Tale banca non avrà quale attività prevalente quella del credito ordinario alle imprese e alle famiglie in condizioni di mercato, per la quale il settore creditizio siciliano resterà ispirato ai principi dell’iniziativa privata e della concorrenza. In ogni caso, nel settore creditizio, in quello assicurativo, e in genere in quello finanziario, vigerà il principio dell’home country control tra la Sicilia e il resto dell’Unione europea, a condizioni di reciprocità.
Art. 31 – La Regione potrà istituire al suo interno un mercato finanziario di negoziazione di valori rappresentativi di debito o di quote di capitale di imprese ed enti aventi sede nella Regione, rigorosamente non speculativo, in cui saranno proibite le transazioni anonime o allo scoperto.
Le imprese e gli enti quotati nel mercato di cui al precedente comma, saranno sottoposti a revisione e certificazione di bilancio da parte di revisori, persone fisiche o società, sorteggiati pubblicamente.
Disposizioni finali
Art. 32 – L’Assemblea Regionale Costituente sarà eletta con il metodo proporzionale e il voto di preferenza, con attribuzione dei costituenti ai singoli collegi in maniera proporzionale al numero degli abitanti e recupero dei resti in un collegio unico regionale. Il numero dei collegi e dei costituenti attribuiti al collegio unico regionale sarà determinato con legge regionale o, in mancanza, sarà pari a quello attualmente in vigore.
Ai lavori dell’Assemblea Regionale Costituente parteciperà, senza diritto di voto, un Commissario dello Stato nominato dal Governo della Repubblica per rappresentare le istanze dello stesso.
Art. 33 – Tutta l’Amministrazione Statale in Sicilia, a far data dall’1 gennaio successivo all’entrata in vigore di questa legge, con il patrimonio, il personale e le strutture ad essa pertinenti, è costituita in Ministero della Repubblica per gli Affari Siciliani e posta alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, con la sola eccezione dell’amministrazione militare.
L’arma dei Carabinieri e le eventuali altre forze armate dedicate al mantenimento dell’ordine pubblico sono accorpate alla Polizia di Stato e parimenti devolute, con la stessa decorrenza, alle dipendenze del Presidente della Regione.
Dalla stessa data di cui al primo comma decorrono tutti gli effetti finanziari sulle entrate e sulle spese pubbliche.
Art. 34 – Il passaggio di funzioni e personale dall’amministrazione statale già devoluta gerarchicamente alla Regione ai sensi del precedente articolo all’Amministrazione regionale propriamente detta sarà disposto per mezzo di norme attuative con legge regionale. Similmente saranno adottate con legge regionale tutte le disposizioni attuative della presente Legge che riguardino materie riservate alla competenza legislativa regionale.
Le disposizioni di questa Legge riguardanti il potere giudiziario, ogni altra norma che non è immediatamente attuabile senza normativa specifica e che riguardi materie espressamente riservate alla competenza statale, sono adottate con legge dello Stato, anche su iniziativa della Regione.
Art. 35 – Il passaggio di competenze legislative ed amministrative, nonché il passaggio di entrate ed uscite pubbliche riguardo ai seguenti settori, è rinviata alla determinazione di norme attuative da elaborare in seno alla Commissione Tecnica Paritetica sopra indicata e promulgate con Decreto attuativo del Capo dello Stato:
- Devoluzione alla Banca Centrale Regionale delle funzioni monetarie previste dai trattati europei per la Banca Centrale Nazionale con riferimento al territorio della Regione, ferma restando la sua immediata costituzione per le funzioni di autorità di vigilanza sul credito ai sensi della normativa interna;
- Regionalizzazione degli istituti di previdenza e assistenza sociale e contestuale separazione dei conti previdenziali.
In ogni caso tali norme dovranno prevedere la restituzione delle riserve auree e valutarie confiscate dalla Banca d’Italia al Banco di Sicilia nel 1926 per la ricostituzione di un primo nucleo delle stesse.
Art. 36 – Il funzionamento degli organi regionali e la forma regionale di governo sono regolati transitoriamente dallo Statuto della Regione Siciliana ad oggi vigente, in quanto compatibile con le nuove norme, nelle more che venga deliberato il nuovo Statuto.
I giudizi di costituzionalità, tuttavia, sul nuovo Statuto della Regione siciliana, sulle leggi e decreti attuativi della presente Legge e di quelli attuativi dello Statuto, nonché su tutta la normativa regionale, restano sospesi sino alla ricostituzione dell’Alta Corte per la Regione siciliana.
Art. 37 – La copertura finanziaria della presente riforma costituzionale è garantita da un trasferimento dallo Stato alla Regione o dalla Regione allo Stato di pari entità alla differenza delle attuali posizioni relative, in modo da sterilizzare, per il primo anno finanziario, ogni effetto.
La Commissione tecnica paritetica determina presuntivamente in modo preventivo tale trasferimento per il primo anno e poi lo rettifica consuntivamente sulla base delle risultanze contabili in modo da raggiungere gli obiettivi di cui al primo comma.
Dal secondo anno in poi l’ammontare del trasferimento non è più oggetto di revisione e viene progressivamente abbattuto di un ventesimo l’anno per venti anni, in modo da consentire, all’amministrazione che vede peggiorare le proprie ragioni da tale riforma, di riformulare la propria programmazione finanziaria in modo da adattarsi gradualmente ai nuovi equilibri.
Art. 38 – La revisione della presente Legge, su iniziativa o previo parere favorevole dell’organo legislativo della Regione, segue la procedura indicata dalla Costituzione per la revisione delle norme costituzionali.
Le leggi costituzionali di revisione della presente legge sono sottoposte a referendum popolare regionale quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri dell’organo legislativo della Regione o cinquantamila elettori residenti nella Regione o cinquanta Consigli comunali della Sicilia. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Se la legge è approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere con una votazione di due terzi dei suoi componenti, le soglie per la richiesta del referendum regionale di cui al precedente comma sono raddoppiate.
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