Vaccinazione obbligatoria e deriva totalitaria – Appunti per una resistenza giudiziaria (II Parte)
(continua)
Continuiamo la nostra ideale memoria di parte per una resistenza legale alla deriva in atto. Metterò sempre come immagine la vergogna della votazione totalitaria dello scostamento di bilancio. Perché quando in un Paese le maggioranze diventano bulgare e non c’è più opposizione, l’allarme diventa altissimo.
L’opposizione specifica al vaccino obbligatorio in termini giuridici (continua)
Altro elemento di attacco è che la vaccinazione è un trattamento sanitario e le attuali leggi prevedono i trattamenti sanitari obbligatori, solo in pochissimi casi, con molte cautele, in genere per persone non in grado di intendere e di volere. Un obbligo del genere costituirebbe una violazione dell’ordinamento presente, anche e soprattutto con riferimento all’art. 32 della Costituzione. Si potrebbe pensare che si tratti di un punto come un altro della Costituzione, “aggirabile con un cavillo”, come suggerisce in maniera demenziale Alessandro Gassmann, che dovrebbe dedicarsi ad altro.
E invece si tratta di uno dei diritti fondamentali dell’uomo, solennemente stabilito all’indomani della II Guerra Mondiale nel Processo di Norimberga, più volte ribadito in ogni sede internazionale, e da ultimo nella Convenzione di Oviedo, firmata dall’Italia.
Una violazione di questo principio costituirebbe un precedente gravissimo. Nessun giudice ordinario potrebbe esimersi dal considerare la sollevata eccezione di incostituzionalità e sottoporre quindi la legge alla valutazione della Corte Costituzionale, la quale non potrebbe fare altro che bocciare sonoramente la legge. Se non lo facesse, cosa che sarebbe ancor più scandalosa, si potrebbe adire la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Dubito realmente che possa esserci un giudice che avalli una mostruosità del genere.
Se il divieto venisse aggirato con l’obbligatorietà surrettizia di cui abbiamo detto prima, nulla cambierebbe nella sostanza, come si è detto.
Ma c’è un altro elemento che dovrebbe letteralmente tagliare la testa al toro: questo è il primo vaccino genetico della storia. Il vaccino in parola va ad alterare parte dell’RNA, con effetti imprevedibili. Ci “garantiscono” che modificherebbe solo l’RNA e non il DNA del nucleo cellulare. Vorremmo intanto che questa affermazione sia solennemente garantita da un gruppo di scienziati vastissimo, NON nominato dal Governo e in assenza di sufficiente e significativo dissenso da parte della comunità degli studiosi. Ma anche così non basterebbe. Una modifica dell’RNA è una modifica genetica e nessuno consente manipolazioni genetiche a danno di esseri umani, trattati come cavie. Non sono un avvocato, ma fermare un orrore del genere mi sembra anche piuttosto semplice. Nessuno è oggi in grado di garantire che la modifica genetica non porti a malattie e tumori nel medio e lungo termine. Finché questo non sarà dimostrato, e non è dimostrabile, l’introduzione stessa del vaccino, prima ancora della sua obbligatorietà, sarebbe un attentato alla salute pubblica, un reato da ergastolo. Ci pensino bene i nostri politici prima di mettersi su questa china. E poi, una volta che si agisce sul materiale genetico, questo si trasmette alle future generazioni. Se il vacccino, ed oggi nessuno può saperlo, si rivelasse correlato all’insorgenza di tumori, come quasi sempre accade nell’alterazione genetica, questa si rivelerebbe addirittura ereditaria, non limitandosi quindi al reato di strage dolosa, ma addirittura arrivando allo sterminio di un’intera popolazione. Chi se la prende questa responsabilità?
Per concludere l’aspetto strettamente giuridico sull’obbligo vaccinale c’è un altro aspetto che dovrebbe comunque far propendere qualunque corte per invalidare il provvedimento legislativo, di qualunque natura esso sia: la totale mancanza di ratio o di causa nel provvedimento.
Per quale ragione infatti non solo dovrebbe essere introdotto questo vaccino, ma addirittura reso obbligatorio?
Intanto per la asserita e indimostrata assenza di cure efficaci. Tutti i virus, presi in tempo, hanno efficaci farmaci antivirali che li bloccano, AIDS incluso. Questo non solo non dovrebbe averli, ma si assume che – chissà perché – NON LI AVRÀ MAI! Poco, pochissimo tempo fa, si è detto che tra febbraio e marzo la disponibilità degli anticorpi monoclonali, oltre alle già note ed efficaci cure, non sempre poste in essere, dovrebbero in pratica chiudere la partita. Ma questo è deliberatamente ignorato.
Ma soprattutto, ammesso e non concesso che il mare sia incurabile, ammesso e non concesso che la mortalità sia elevata, ammesso e non concesso che il virus non si adatterà mai all’uomo come hanno fatto milioni di virus prima di esso, se il vaccino – come dicono – protegge chi lo fa, perché dovrebbe farlo obbligatoriamente anche chi non vuole essere protetto? Non si può imporre una cura, si è detto. E allora qual è la motivazione? Quella ufficiale, c’è da giurarci, è che ci si deve vaccinare “per proteggere gli altri e non solo per sé”. Sì, ma gli altri CHI? Se chi si vuole proteggere è vaccinato? Il pretesto sarà che c’è una piccola, piccolissima platea di soggetti, che, per una ragione o per un’altra, non sarà vaccinabile, sarà immunodepressa e andrà quindi protetta.
Ora non è possibile fare un’affermazione così generica senza almeno determinare: quali sono le condizioni affinché un soggetto presenti una debolezza tale da non essere vaccinabile, e qual è l’incidenza numerica dei ricoveri in terapia intensiva, in relativo di questi ipotetici soggetti in grado di mettere in crisi il sistema sanitario.
Se il vaccino è così efficace come si dice, esso dovrebbe proteggere al cento per cento o giù di lì. Se già oggi la letalità è intorno allo 0,2% a quanto scende la letalità se solo una piccola o piccolissima parte della cittadinanza non fosse vaccinabile? Da che mondo è mondo gli immunodepressi ci sono sempre stati, ma considerazioni elementari di economia sanitaria sconsigliano da una vaccinazione generalizzata di tutto il restante 99,99% della popolazione da tutti i mali possibili e immaginabili che quel restante 0,01% potrebbe prendere. E poi, se veramente vogliamo difendere dal male, da tutti i mali, gli immunodepressi, perché solo il vaccino per questa epidemia e non per tutto e di più? Se sono immunodepressi potremmo contagiarli di migliaia di altre cose, perché li proteggiamo solo dal Covid19? E da quando si è cambiata la politica sanitaria per “proteggere” casi rarissimi con una logica tanto costosa quanto dissennata?
Ma vi è di più? Ammesso e non concesso che tutto ciò che abbiamo detto sinora fosse irrilevante, prima di introdurre il vaccino possiamo sapere quali sono i requisiti tecnico-sanitari per i quali un cittadino potrebbe essere esentato dall’obbligo? Ad oggi questi requisiti non ci sono e non ci saranno mai. L’obbligo sarà esteso quindi al 100% della popolazione. E se non lo fosse prima dobbiamo vedere gli studi che non solo identificano i “non vaccinabili”, ma ci spiegano, di grazia, anche “perché” non sono vaccinabili, a quali rischi vanno incontro, facciamo verificare questi effetti collaterali negativi ad esperti indipendenti, per vedere se essi non sono stati sottovalutati. Ma finché non ci sono, e non ci saranno mai, perché la comunicazione ufficiale ci dice solo che “i vaccini sono sicuri”, questo significa che essi saranno estesi indiscriminatamente al 100% della popolazione vivente. Ma se sono estesi alla popolazione intera, chi sarà mai questo ipotetico “non vaccinato” che sarà colpito da colui che rifiuta il vaccino? Una frazione di zero è sempre pari a zero!
In pratica i “non vaccinati” saranno solo i non consenzienti, che a un certo punto si “infettano” tra di loro e di loro scelta. La ragione non regge.
E, se regge, dobbiamo ammettere che il vaccino è fatto al 100% degli umani. Ma – a questo punto -perché solo degli umani, visto che è dimostrato che può passare anche agli animali? A parte l’ironia facile sulle mascherine al padrone e il muso libero del cane, allora vacciniamo tutti i cani? E tutti i gatti? E tutte le mucche? E tutti i pappagalli? Quand’è che ci accorgiamo che il re è nudo e che ci siamo avvitati nell’assurdo più totale?
Dalla resistenza al vaccino alla contestazione di TUTTI i provvedimenti da marzo ad oggi
La causa contro il vaccino può finire qua. Ma secondo me l’ideale studio legale non deve fermarsi a questo. Deve istruire un dossier poderoso, anche con centinaia di migliaia di pagine a supporto, tanto per la causa specifica quanto per un altro tipo di causa.
L’obbligatorietà del vaccino, infatti, non sarebbe un provvedimento ISOLATO da contestare, ma si inserisce nell’instaurazione di un regime in cui tutti i più elementari fondamenti dello stato di diritto sono stati travolti.
Il Giudice competente, anche solo a decidere sull’illegittimità del vaccino, deve essere portato a conoscenza di questo, perché questo è determinante per la decisione finale.
Ma poi, questa istruttoria più generale, serve per una denuncia di tipo più generale su tutto ciò che sta accadendo sotto i nostri occhi.
La sede opportuna? Non so. Penale, forse; con sollevazione incidentale di costituzionalità, alto tradimento, attentato alla costituzione. E, in ultimo, di nuovo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Una azione poderosa che costringerebbe l’uomo del colle a non tacere più, anche per difesa personale, e a intervenire per ristabilire la Costituzione del 1947.
Riflettiamo sul dossier. Poi i legali ci diranno come utilizzarlo.
Due linee di indirizzo: METODO e MERITO
Nel Metodo si deve passare a scandaglio tutto l’insieme di norme cervellotiche che sono state emanate da marzo ad oggi e verificarne la legittimità: stato di eccezione (non esistente in Costituzione), DPCM al posto delle leggi e dei decreti legge, fonti subordinate e “oscure” (circolari, documenti di autorità “tecniche”) da cui derivano norme con sanzioni sproporzionate e che vanno a incidere sui diritti e sulle libertà garantite al cittadino.
Sul piano della legittimità, in una parola, si deve compilare un dossier che dimostri che l’ordinamento costituzionale è stato “congelato” un bel giorno e che non si è tornati più indietro. E’ mancato quanto meno il requisito della transitorietà. Manca la “giustiziabilità” peraltro. Le leggi le puoi impugnare per incostituzionalità. Decreti ed altri atti amministrativi li puoi impugnare al TAR. Un’ordinanza provvisoria, come i DPCM quindicinali, di fatto non sono mai impugnabili, perché appena si riunisce il TAR già sono decaduti e sostituiti da un DPCM nuovo fotocopia, o più strettino o più larghino, in un totale stravolgimento non solo delle fonti del diritto ma anche della certezza del diritto. Per non parlare della girandola e del caos delle ordinanze regionali, comunali, etc. che si inseguono senza mai un punto di equilibrio sulle rispettive competenze, e in maniera a dir poco schizofrenica.
Non dovrebbe essere difficile dimostrare non solo la radicale illegittimità di tutto ciò, ma anche la dolosità del disegno criminale che sta dietro questo sovvertimento, di fatto equivalente a un vero e proprio golpe.
Nel Merito poi non è difficile passare al vaglio questa pletora di provvedimenti e dimostrarne la reciproca contraddittorietà, l’indeterminazione (“si consiglia”…. In un decreto), la vaghezza, spesso la totale irrazionalità. Quand’anche fossero norme legittime nessuno dà al legislatore la libertà di poter porre norme del tutto arbitrarie, come quella di inseguire chi cammina da solo in spiaggia, come pretendere che in auto anche tra conviventi si debba stare con la mascherina o in sedili separati (certe cose poi ce le dimentichiamo), la difficile definizione di “congiunto”, il “coprifuoco” anche se si cammina da soli di notte senza dare fastidio a nessuno, la mascherina all’aperto “per educare alla restrizione il popolo”, quella imposta ai bambini per 6 ore al giorno “perché non si sa mai”. E si potrebbe continuare. Le norme sono quasi tutte prese in assenza di adeguato e dimostrato fondamento scientifico e in aperta contraddizione le une con le altre (si pensi al diverso grado di tolleranza tra autobus e parruccherie nell’utilizzo degli spazi). In verità l’unica spiegazione logica di queste dissennate “misure di contenimento” (che non si condannano in quanto tali ma nella loro palese illogicità) sembra quella di indurre “terrore e depressione” nella cittadinanza per un nemico subdolo, onnipresente, invicibile… Non credo che un giudice possa negare questa evidenza.
(segue)
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